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2008-09-02 17:46:55

Spese elettricità spazi comuni per appartamenti costruttore


Lara75
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02 Settembre 2008 ore 10:14 13
Buongiorno!
Ho acquistato da poco un appartamento su palazzina di 6 unità di cui 4 vendute e 2 invendute. I due appartamenti invenduti sono ancora di proprietà del costruttore e senza abitabilità. Il costruttore sostiene che lui non deve partecipare alle spese di elettricità per illuminazione di spazi comuni + cancello elettrico, al massimo 5-10 euro per uso del cancello carraio, è vero?
Grazie e buona giornata
  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 10:45
    Il costruttore può stilare un regolamento "contrattuale" da far sottoscrivere a tutti gli acquirenti in cui inserisce la clausola di "esonero" delle proprie spese comuni fino alla vendita di tutte le unità immobiliari.

    E' una procedura legittima e quasi sempre applicata.

    Una recente sentenza di Cassazione ha stabilito che simile clausola non deve comunque essere "perpetua", ma deve essere limitata nel tempo; la Suprema Corte ha indicato il tempo limite nel massimo di due anni.

  • lara75
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 11:06
    Nel caso in cui questa clausola non ci sia nel contratto di compravendita quindi deve pagare, visto che successivamente non ha fatto firmare nulla agli acquirenti, giusto?

    Ma ipotizzando che io sia l'unica acquirente in una palazzina di 20 unità se esiste la clausola dovrei quindi accollarmi tutte le spese?

  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 11:53
    Ecco perché bisogna leggere e rileggere per 50 volte il "regolamento contrattuale" imposto dal costruttore venditore che tutti devono sottoscrivere in sede di rogito, rimane documento impositivo obbligatorio fino alla possibilità di modifica, ma sempre e solo all'unanimità dei proprietari.

    Noi consigliamo sempre di obbligare il costruttore venditore a far visionare il regolamento contrattuale gia in sede di compromesso affinchè l'acquirente abbia la possibilità di decidere, di contestare, di chiedere modifiche, ancora prima di decidere sull'acquisto.

    Nel tuo caso, se non vi è menzionata questa clausola, hai il diritto di pretendere il pagamento delle spese comuni da parte del costruttore per le unità immobiliari invendute ai sensi del 1° comma dell'art. 1123 del c.c.

    http://www.condomini.altervista.org/RegolContratt.htm

  • lara75
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 13:22
    Grazie per il chiarimento! Mi scusi chiedo un'ultima precisazione: non influisce quindi il fatto che i due appartamenti non abbiano ancora l'abitabilità?

  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 13:37
    Qui stiamo parlando di proprietari e di "possesso", da parte degli acquirenti o da parte ancora del costruttore.

    Un'unità immobiliare priva di agibilità (naturalmente non ancora venduta dal costruttore e abitata), non può essere considerata ai fini della partecipazione alle spese comuni (sono solo dei semplici muri), salvo casi molto particolari dei quali abbiamo gia trattato sul forum.

    Di solito il costruttore chiede l'agibilità dell'intero complesso edilizio (parti private e parti comuni) contemporaneamente.

  • renato1979
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 15:32
    Scusate in riferimento a quale sentenza dopo 2 anni si deve obbligare il costruttore a partecipare anche se scritto sul regolamento?
    grazie

  • lara75
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 16:06
    Delle due unità invendute non è ancora stata chiesta l'agibilità in quanto non sono ancora state fatte le finiture interne (pavimenti, sanitari); come precisato dal costruttore quando ho acquistato io, di solito lascia all'acquirente la scelta delle finiture interne, detraendo eventualmente la quota da capitolato. Il costruttore fa uso del cancello carraio (è spesso nella palazzina per aprire imposte o con eventuali compratori).
    Dunque in questo caso il costruttore NON deve pagare, a prescindere dall'eventuale clausola suddetta, giusto?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:14
    Non "dovrebbe" pagare!

    Ma visto che la clausola che abbiamo citato non è stata inserita nel regolamento contrattuale, io tenterei di far valere ugualmente il dovere di partecipare alle spese comuni (visto che comunque le usa).

    Puoi (potete) provarci con una raccomandata citando, come ti ho detto sopra il 1° comma del 1123.

  • renato1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:17
    Ma il numeor della sentenza della cassaizone te la ricordi?
    grazie

    ciao

  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:20
    Renato
    Ne abbiamo parlato decine di volte nel forum!

  • renato1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:30
    Sono duro de capa, sono 2 giorni che serco nei post vecchi ma trovo solo quello che hai detto prima, niente di preciso con il quale andare dal costruttore e dirgli che se va a leggere la sentenza.... del.... deve pagare anche se sul contratto aveva messo da reoglamento che non avrebbe pagato!

    please

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:46
    Rileggi meglio le mie risposte.

    Ho sempre ribadito in decine di discussioni che la clausola di esonero del costruttore dal pagamento delle spese condominiali è legittima se sottoscritta nel regolamento "contrattuale" dagli acquirenti al momento del rogito.

    La Suprema Corte ha solo ribadito che detta clausola, affinché non venga definita "vessatoria", deve avere una durata limitata nel tempo, insomma non deve essere perpetua.

    Il quella sentenza, per quello specifico caso, la Corte ha indicato in 2 anni il tempo massimo di validità di detta clausola.

  • lara75
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 17:46
    Grazie mille per le preziose informazioni!
    buona serata

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