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2010-02-09 06:49:03

Se i millesimi di proprietà sono zero!


Pignatti
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08 Febbraio 2010 ore 22:54 1
Ho acquistato in agosto un attico al 7° piano, derivante dalla sopraelevazione (condonata) dell'appartamento al 6° piano. Ho 2 problemi:
1.All'attico non è stato attribuito dal condominio alcun millesimo di proprietà, perché, per errore, sono stati lasciati tutti all'appart. al 6° piano, venduto prima ed il suo proprietario se li tiene perché sono la misura per la ripartizione di crediti (per l'affitto di locali,ecc.). In compenso per punire il vecchio proprietario di non avere mai pagato alcun contributo per la sopraelevazione l'assemblea condominiale ha deliberato 4 anni fa di accollare all'attico (ora mio) esagerati millesimi di spesa (più del doppio del dovuto!)
2. Il condominio ha deliberato (sempre prima del mio acquisto) il rifacimento ex novo dell'ascensore, ignorando il 7 piano e prevedendone l'arrivo solo fino al 6. Io ho scritto diverse lettere dopo il rogito d'acquisto, chiedendo lo sbalzo al 7 piano e dichiarando che avrei pagato completamente il tratto 6-7. L'amministrat. ha ignorato la mia richiesta, dicendo che doveva dare seguito alla delibera che prevedeva l'arrivo fino al 6 e basta. Ora vi chiedo: è giusto tutto questo? come posso fare? Visto che non mi attribuiscono millesimi di proprietà, posso rifiutarmi di pagare le spese straordinarie che sono legate ai mm di proprietà?
  • staff
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    Martedì 9 Febbraio 2010, alle ore 06:49
    Quando si procede al frazionamento di un'unità immobiliare nel condominio, i millesimi della stessa non cambiano ai fini complessivi (Cassazione).

    Sta al proprietario, ovvero al professionista che ha partecipato ai lavori, redigere una "suddivisione" millesimale tra le due nuove unita, il cui totale sarà comunque pari ai millesimi attribuiti originariamente. (salvo casi particolarissimi)

    Nel tuo caso comunicherai all'amministratore la nuova ripartizione millesimale, eventualmente allegando la documentazione riferita alla Dia o permesso a costruire inerente l'attività svolta.

    L'amministratore è comunque tenuto ad applicare la nuova ripartizione.

    Per l'ascensore hai il diritto di realizzare "a tue spese" l'adeguamento dello stesso al fine di raggiungere il tuo ultimo piano, a meno che ciò non danneggi parti comuni o limiti il diritto d'uso sulle stesse da parte degli altri partecipanti.

    Qui riferimenti giurisprudenziali:

    http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm

    Insomma, anche tu dovrai pagare in base ai tuoi millesimi risultanti dal frazionamento dell'originaria unità immobiliare.

    Non penso proprio che il sottostante voglia accollarsi anche la tua quota.

    Se il frazionamento non è ancora stato comunicato all'amministratore, la ripartizione di spesa giungerà all'originario proprietario che poi avrà pieno diritto di rivalersi nei tuoi confronti.

    Ti consiglio di provvedere alla verifica millesimale riferita al frazionamento e comunicare la variazione all'amministratore.

    Se l'ascensore non raggiunge il tuo piano (per motivi tecnici), dovrai comunque pagare la tua quota (50% in base ai millesimi e 50% in base all'altezza del piano), ma solo in base all'ultimo piano dove l'ascensore stesso arriva.

    In conclusione, pretendi di ottenere dall'originario proprietario l'attribuzione della tua quota millesimale, ti spetta di diritto, a tal fine ti consiglio di inviare una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata.

    Se vuoi controllare che i millesimi attribuiti siano corretti, controlla queste tabelle:

    http://www.condomini.altervista.org/Coe ... ilesim.htm

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