Mia madre é proprietaria di un immobile C/6, all'interno del quale, su due lati, sono poste due colonne all'interno in cui passano gli scarichi fognari condominiali; tali condotte poi piegano, continuando sotto il pavimento. Sul pavimento del locale era posto un pozzetto di raccolta che poi convogliava le acque all'esterno. Tre settimane fa il locale é stato improvvisamente invaso dagli scarichi di liquame provenienti da una delle condotte e soprattutto dal pozzetto, e l'idraulico ha constatato che questo evento era dovuto all'intasamento dei suddetti, realizzati maniera pessima dall'impresa costruttrice: non escludendo il ripetersi di tali fenomeni, ha consigliato di effettuare senza dilazione delle modifiche all'impianto. L'amministratore, senza previa delibera condominiale, ha provveduto subito a far eseguire dei lavori, che hanno comportato la rimozione del pozzetto interno, e la realizzazione di due pozzetti all'esterno (sul marciapiede) cui sono state raccordate le ricordate condotte.
Il problema che si pone ora é la ripartizione delle spese per tali lavori.Gli altri condomini, infatti, oppongono che, essendo il box di mia madre gravato da servitù, ha tratto beneficio dai lavori eseguiti (soprattutto per la rimozione del pozzetto interno al locale ), per cui non sarebbe possibile il riparto "secco" in base alle tabelle millesimali. Se ho ben capito, l'amministratore distingue tra lavori svolti all'esterno del box, da ripartire in capo al condominio, e lavori svolti all'interno dello stesso, da dividere in pari misura tra mia madre e il condominio. Come stanno le cose?