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2007-06-28 11:58:07

Ripartizione ascensore


Amadisred
login
22 Giugno 2007 ore 09:31 10
Salve a tutti.
Come condominio dobbiamo sostenere una spesa condominiale per l'adeguamento dell'ascensore. Fatto ne é che, siccome vorrei preventivare le spese, avrei voluto ripartire il costo della spesa secondo i millesimi dell'ascensore che ho capito essere diversi da quelli di proprietà.
Dal consuntivo dell'anno scorso non ci ho capito nulla, visto che nessuna delle combinazioni riguardante i millesimi dell'ascensore ha saputo darmi come totale 1000.
Ho quindi provato a contattare l'Amministratore, il quale mi ha detto di non conoscere su che base sono calcolati i millesimi ma di averlo ereditato dall'Amministratore precedente, quindi di chiedere a qualche 'vecchio' del condominio.
E' accettabile una risposta del genere ??
Può un amministratore rispondere in questo modo ?

Grazie,
A.
  • nabor
    0
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    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 10:17
    Direi proprio che la risposta è qualificabile come del tutto insoddisfacente, oltre che poco professionale...

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 20:10
    Dovrai delettarti tu stesso a fare i calcoli e capire se la ripartizione sia corretta.

    Non ci vuole molto, solo una calcolatrice.

    Per le spese straordinarie: argano, funi, cabina, ecc. la spesa si ripartisce per millesimi di proprietà

    La normale spesa d'uso: energia elettrica, pulizia, manutenzione ordinaria, verifiche biennali, ecc. la spesa si ripartisce per tabella ascensore, cioè per 1/2 in base ai millesimi e per 1/2 in base all'altezza del piano.

    Devi fare solo attenzione a tenere conto se esistono piani inferiori (box) oppure piani comuni a tutti superiori (solai lastrici).

    Con un pò di buona volontà puoi fare i calcoli e controllare o contestare i conteggi fin qui fatti.

    Qui trovi i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm

  • amadisred
    0
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    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 22:10
    Io ci provo, ma pare che la ripartizione fatta (a questo punto) dal precedente amministratore pare tenga conto delle persone abitanti in ogni appartamento e del piano.
    Per caso conosci qualche formula che tenga conto di questi due fattori ?
    Grazie,
    A.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 22:45
    ...Per caso conosci qualche formula che tenga conto di questi due fattori ?....
    Simile ripartizione non è ammessa dal Codice.
    Non tenerne quindi conto, a meno che non sia inserita in un regolamento "contrattuale" sottoscritto all'unanimità o da tutti accettato in sede di rogito.

  • amadisred
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 22:58
    Leggo dal regolamento di condominio:

    a
    Art. 9 - Le spese di ordinaria manutenzione e di funzionamento dell'ascensore si dividono fra i piani serviti in proporzione all'altezza, suddividendo le quote di ciascun piano fra i condomini del piano in proporzione al numero delle persone che abitano nei singoli appartamenti. Quando uno o più appartamenti siano adibiti a studio . Le spese di impianto e di straordinaria manutenzione degli ascensori, cambio funi e cambio motori, si dividono fra tutti i condomini in proporzione alle percentuali della tabella A.
    Come la calcolo sta quota ?
    Grazie,
    A.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Giugno 2007, alle ore 08:44
    Ti avevo avvertito che in caso di indicazioni diverse contenute nel regolamento si sarebbero dovute seguire queste ultime.

    L'indicazione del numero dei componenti delle famiglie residenti o la quota percentuale degli studi è complessa e può sempre variare.

    Fai un giro di controllo e fai i calcoli come previsto dal regolamento.

    (impresa quasi impossibile)

  • marcovenier
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 13:01
    Ritengo più opportuno redigere, da un tecnico specializzato (architetto, ingegnere o geometra) una tabella ascensore specifica, piuttosto che tener conto dei criteri di quell'articolo.

    Poi, in sede di assemblea, potrete sempre deliberare di derogare il citato articolo del reg. Cond. e applicare i criteri previsti dalla Legge.

    Saluti

  • amadisred
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 14:22
    Già.
    Fossi io a decidere per il condominio modificherei l'articolo del R.C.
    Ma la modifica del regolamento implica, se non erro, l'unanimità dei condomini e non credo che nella storia del nostro condominio si sia mai verificato che tutti i condomini ci fossero stati ad una riunione o che ci fossero tutte le deleghe.
    Ho girato la palla all'amministratore, visto che è suo compito conoscerne la formula e aggiornare il prospetto con i nuovi valori.

    Staremo a vedere: intanto se qualcuno conoscesse una regola simile, dove la ripartizione dell'ascensore è anche per abitanti a piano, mi piacerebbe conoscerla.

    Grazie,
    A.

  • cosmic
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 11:04
    La regola della ripartizione per abitanti è molto utilizzata ed inserita nei regolamenti di condominio (quindi praticamente impossibile da eliminare, viste le difficoltà nell'avere 1000/1000esimi in assemblea.

    Nel mio condominio se ne discute moltissimo (senza giungere a conclusioni e perdendo purtroppo troppo tempo durante alle assemblee) perché le coppie con figli appena nati non accettano di dover pagare per i bimbi come per gli adulti...
    Però è difficile trovare un criterio alternativo (che facciamo, stabiliamo di usare come criterio il peso delle persone, per esempio?).

    La ripartizione al 50% in base ai millesimi e 50% in base al piano potrebbe non accontentare il single che ha comprato un grande appartamento all'ultimo piano e che usa l'ascensore solo per uscire la mattina e per rientrare la sera (se lo usa... magari è uno sportivo e fa le scale a piedi). Al primo piano potrebbe esserci una coppia di pensionati che entra ed esce varie volte durante il giorno (il pane, la spesa, il giretto ai giardinetti...) con tre nipoti da curare ogni giorno in un bilocalino...
    Su e giù, su e giù...
    Sai al single dell'attico quanto girerebbero....

    Purtroppo è difficile da trovare un criterio giusto per tutti. E' il regolamento che comanda. Se si riesce a cambiarlo, miracolosamente, è segno che la regola scritta era proprio molto scorretta e che la nuova regola accontenta proprio tutti...

    in bocca al lupo

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 11:58
    È solo il caso di ricordare che una norma "regolamentare" condominiale, non inserita in un regolamento "contrattuale" da tutti sottoscritto al momento del rogito, può legittimamente modificata a "maggioranza" come previstto dal Codice.

    Infatti il regolamento e le sue norme possono essere modificate con la maggioranza 1/2 + 1 degli intervenuti e almeno 1/2 del valore millesimale, sia in prima che seconda convocazione:

    http://www.condomini.altervista.org/Mag ... emblee.htm

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