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2011-05-13 20:05:08

Regole x disdetta via raccomandata rr ?


Miciotta62
login
13 Maggio 2011 ore 19:30 1
Sono disperata per essermi permessa (in modo educato) di chiedere come mai
mi veniva fatto pagare piu? del dovuto x il rifacimento della rampa di accesso
al box, il proprietario oltre a dire che mi applicava il 3% di INTERESSE LEGALE

(ma se tutti dicono che e? il 1,5% ???), ha pensato bene visto che a novembre
scadono i 9 anni del contratto di mandarmi la raccomandata RR di ? disdetta !

Non male vero ? ora, se NON la ritiro, ok lui ha la copia del bollettino che me
L?ha inviata , ma io ovviamente non ho nulla (e neppure ho firmato nulla)
posso usufruire del rinnovo AUTOMATICO per altri (se non 9 anni) altri anni in
Affitto, dicendo appunto che io non ho nessuna disdetta ? Possibile o ?

Aiutoooo, grazie Mery

p.s. ma quindi sti interesse legale sui lavori e? dl 1,5% o come dice lui dalla
gazzetta ufficiale lui dice di fine 2010 aumentato a ben il 3% per inquilino ?
  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Maggio 2011, alle ore 20:05
    Sei stata poco chiara.

    Innanzitutto se non ritiri la raccomandata, non cambia niente, resta agli atti, come se ti fosse stata consegnata.

    La disdetta del contratto di affitto si deve inviare almeno 6 mesi prima della scadenza naturale.
    Se ciò è stato fatto, dovrai rilasciare l'immobile, dovrai sopportare la procedura di sfratto e pagare il 20% in più sul canone dal termine del contratto fino allo sgombero coattivo dell'alloggio.

    L?articolo 23, comma 1, legge 392/78 dettato in tema di locazioni abitative disponeva che «quando si eseguono sull?immobile importanti e improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l?efficienza in relazione all?uso cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone ?venga integrato con un aumento non superiore all?interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite». Il diritto all?aumento decorreva dalla data di ultimazione delle opere - se la richiesta era fatta entro trenta giorni dall?ultimazione medesima - ovvero, in mancanza, dal mese successivo a quello dell?invio al conduttore della lettera contenente la richiesta di aumento del canone (articolo 23, comma 2, legge 392/78).

    L?articolo 14, comma 4, legge 431/98 ha parzialmente abrogato la disposizione citata sopra, introducendo l'obbligo di inserire la citata clausola direttamente nel contratto affinché abbia validità.

    Nel tuo caso quindi la disdetta per finita locazione è perfettamente valida, subirai lo sfratto! .... valeva la pena impuntarsi su qualche spicciolo?....

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