Arch-ily , architetto mi puo' trovare la frase dove ho scritto che non sono sicuro degli accordi sottobanco , ho scritto non dimostrabili e con dimostrabili intendo propro dire a termine di legge. Stesso discorso per il resto non mi interessa se i lavori sono fatti male o meno....e in ogni modo i precedenti sono stati fatti cmq male, mi interessava sapere sempre a termini di legge se si configurava il reato di Conflitto di Interesse.. Mi dispiace non mi è stato d'aiuto.“Buongiorno,
diciamo per prima cosa che in termini strettamente "condominiali" qualsiasi lavoro che esula dalla gestione ordinaria (come ad esempio cambiare le lampadine rotte, le pulizie delle parti comuni e le disinfestazioni periodiche) rientrano nell'ambito dei lavori "straordinari", anche se dal punto di vista edilizio di tratta di manutenzione ordinaria: e questo è esattamente il vostro caso.
Successivamente, come fa a dimostrare gli "accordi sottobanco" che nemmeno lei è sicuro ci siano effettivamente stati? Nelle assemblee condominiali decide la maggioranza e se la maggioranza decide per una ditta, quella deve essere...
"L'uomo di fiducia" dell'amministratore e la ditta del genero di uno dei condomini hanno forse lavorato male?
Sono architetto e mi è capitato di fare alcuni piccoli lavori per il condominio dove abito, e nessuno si è lamentato...
Spero di esserle stata utile.
Saluti.”
Non comprendo la sua ultima affermazione , dove indica che una successiva ratifica "saenerebbe" la posizione dell'amministratore....In base a quale legge? Chiedo da profano, voglio solo comprendere.“Concordo con Ily, la situazione che descrivi può sicuramente essere fastidiosa per te, ma da qui a dimostrare (giudizialmente) accordi sottobanco e conflitto d'interesse passa qualche differenza.
Sul concetto di conflitto d'interesse in materia condominiale ti suggerisco questo articolo:
Conflitto d interessi condominialiPer il resto, bisogna valutare caso per caso se gli interventi ordinati dall'amministratore possano essere considerati, o meno, ordinari ed eventualmente muovergli le contestazioni del caso. Tieni conto, però, che se l'assemblea, successivamente, ratifica l'operato dell'amministratore, anche se questo non ha agito nell'ambito dei suoi poteri, vede la sua posizione sanata.”
Riporto, qui di seguito, estratto della sentenza (con vari riferimenti ad altre sentenze) da cui ho tratto quella mia affermazione: “è davvero pacifico che l'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben possa riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini (cfr. Cassazione civile , sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2133; Cass. Sez. II civ., 27 dicembre 1963, n. 3226)” (Trib. Salerno 10 novembre 2009).“non comprendo la sua ultima affermazione , dove indica che una successiva ratifica "saenerebbe" la posizione dell'amministratore....In base a quale legge? Chiedo da profano, voglio solo comprendere.”
Architetto mi sembra che la mia domanda era proprio un altra...“Buongiorno,
anche se sono architetto (e non avvocata) non mi sembra che nell'ordinamento giuridico italiano esista il reato di "conflitto di interesse".
Inoltre posso assicurarle che è prassi assolutamente comune che qualsiasi amministratore di condominio abbia i propri tecnici di riferimento (o magari firmi lui stesso le pratiche se è un tecnico abilitato e iscritto all'albo), e anche artigiani o ditte di fiducia.
Anche gli architetti che sono scelti per ristrutturare la casa a un cliente spesso propongono le proprie ditte di fiducia, perché magari il committente non ne conosce nessuna... E di solito questo non presuppone alcuno scambio di mazzette sottobanco, glie lo assicuro, ma il semplice rapporto di collaborazione (della serie: io scelgo te come ditta perché so che lavori bene e non mi crei problemi sul cantiere, e tu magari passi a me le occupazioni di suolo pubblico, la sicurezza o le pratiche edilizie se il cliente non ha il suo tecnico di fiducia).
Come condomina, ad esempio, ho sempre proposto l'impresa edile di cui mi servo come architetto... e non ci ho visto mai - dico mai - alcun conflitto di interesse.”
Non capisco alla lettera il termine giuridico, intuisco il significato. Mi rimane il dubbio, ossia se questa "sanatoria" possa o meno essere valida in caso di violazioni della legge e nel caso di quali, ovviamente da accertare nelle opportuni sedi. Ma grazie cmq.“Riporto, qui di seguito, estratto della sentenza (con vari riferimenti ad altre sentenze) da cui ho tratto quella mia affermazione: “è davvero pacifico che l'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben possa riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini (cfr. Cassazione civile , sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2133; Cass. Sez. II civ., 27 dicembre 1963, n. 3226)” (Trib. Salerno 10 novembre 2009).”
La sanatoria può avvenire solamente se l'amministratore ha preso delle decisioni che avrebbe dovuto prendere l'assemblea e mai nel caso in cui l'amministratore ha assuneto deciioni che nemmeno l'assemblea avrebbe potuto assumere.“Non capisco alla lettera il termine giuridico, intuisco il significato. Mi rimane il dubbio, ossia se questa "sanatoria" possa o meno essere valida in caso di violazioni della legge e nel caso di quali, ovviamente da accertare nelle opportuni sedi. Ma grazie cmq.”
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