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masthead/889/125
2006-11-30 13:42:14

Permessi per tettoia


Anonymous
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29 Novembre 2006 ore 15:43 3
Salve, vorrei installare una tettoia in legno mobile di 2*6mt sopra al mio ingresso di casa al p.t di un app. in un condominio per proteggermi dagli agenti atmosferici, volevo sapere,ho bisogno per forza del permesso dei condomini o basta la DIA? se si basta la maggioranza (2/3) o ci vuole l'unanimità??
Grazie
Mille
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Novembre 2006, alle ore 19:20
    Al condominio potresti anche non dover chiedere niente se non vai a modificare sostanzialmente il decoro dell'edificio.
    Tu utilizzi il bene comune facciata ai sensi dell'art. 1102 del Codice Civile.

    Leggi qui:

    LINK RIMOSSO dalla Redazione

    Dovrai innanzitutto recarti in comune e chiedere quali pratiche attivare, leggi questa tabella


    LINK RIMOSSO dalla Redazione

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 07:39
    Grazie per la risposta, ma quindi come faccio a valutare se l'intervento che andrò a fare non rientra nel decoro architettonico del fabbricato?? c'è un ente che mi può dare una risposta valutando il progetto prima? oppure è solo il giudice che può farlo? e solo dopo aver aperto una causa contro di me? ...
    scusa ma non mi è chiara la faccenda..
    Potresti aiutarmi?
    grazie ancora

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 13:42
    Sopra ti ho indicato norme e sentenze che ti potrebbero essere di aiuto, ora invece ti do i riferimenti che ostacolano la realizzazione:

    Contrari:
    La costruzione di una tettoia di m. 4.50 per 0,60 a protezione di un poggiolo sito nella facciata al primo piano è da ritenersi lesiva del decoro del fabbricato, a meno che il condomino che ha operato tale intervento non provi che esso, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto ed al contesto in cui è stato attuato, è compatibile con le disposizioni di legge e di regolamento. Trib. civ. Milano, 31 ottobre 1991.

    Poiché l'art. 1102 cod. civ. vieta le utilizzazioni della cosa comune che impediscono agli altri condomini di continuare a farne uso in conformità alla sua destinazione, il condomino di un edificio non può, eseguendo una costruzione in appoggio al muro perimetrale comune (nella specie: tettoia), chiudere le aperture del medesimo destinate a dare luce ad un vano di proprietà di altro condomino, sicché tale opera che sia stata eseguita lecitamente al momento della sua realizzazione, non può essere frustrata da una siffatta utilizzazione successiva della cosa comune pretesa dall'altro condomino. Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1981, n. 1941,

    Favorevoli:
    TAR Veneto - Sez. II - 18 settembre 2003 n. 4856
    Considerato che il ricorso in epigrafe può trovare accoglimento in considerazione della natura pertinenziale del manufatto (tettoia in legno aperta su tutti lati, composta da sei paletti di ferro e da una copertura assemblata con listelli di legno: cfr., ex multis, la sentenza n. 577 dd. 6 settembre 1993, resa da questa stessa Sezione in relazione ad una costruzione assimilabile nella tipologia) e della conseguente fondatezza della censura con la quale si deduce l?illegittimità dell?ingiunzione a demolire adottata a? sensi dell?art. 92 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61.
    Rimane, peraltro, ferma l?esigenza per l?Amministrazione Comunale di valutare la sussistenza dei presupposti per l?eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all?art. 94 della medesima L.R. 61 del 1985.
    Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
    P.Q.M.
    il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l?effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti di competenza dell?Amministrazione intimata.
    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2003.


    Devi tu stesso decidere, ora hai tutti i riferimenti, dal Forum non puoi ottenere "certezze", ma solo consigli.

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