• preventivi
  • ristrutturazione
  • progetto
  • cadcasa
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • prezzi
  • computo
sp
2005-12-18 20:06:33

Maggioranza per nomina amministratore


Aquila
login
16 Dicembre 2005 ore 11:49 7
Chiedo scusa a tutti per una domanda che può sembrare banale, ma io sono in piena confusione, per cui vado alla domanda. Siamo un condominio di 31 condomini e dobbiamo nominare un amministratore che ci amministri, ho letto l'art. 1136/ II comma del codice civile sulla maggioranza di nomina, ma i conti non mi tornano, vi prego di aiutarmi, qual'è questa benedetta maggioranza, in prima convocazione e quale in seconda?, vi chiedo la prima convocazione, perché saremo l'unico condominio che ha effettuato un'assemblea in prima convocazione e vistà l'importanza dell'argomento alcuni condomini hanno detto che parteciperanno subito in prima convocazione. Vi prego di aiutarmi in maniera che vada preparato. Un ringraziamento a tutti coloro che mi risponderanno.
  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Dicembre 2005, alle ore 17:47
    Sia in prima che seconda convocazione : Nomina amministratore = maggioranza 50%+1 degli intervenuti.
    Valore millesimi 500/1.000

    Ciao.

  • aquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Dicembre 2005, alle ore 19:44
    Sia in prima che seconda convocazione : Nomina amministratore = maggioranza 50%+1 degli intervenuti.
    Valore millesimi 500/1.000

    Ciao.

    Quindi se ho capito bene su 31 condomini bastano 16 condomini che votino a favore con 500 mill. Giusto ?

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 10:13
    Si, esatto.
    Ciao.

  • subbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 18:40
    Art. 1136: "(...) Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .

    Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo , nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. (...)"

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 19:06
    Appunto! Nel caso di Aquila 16 condomini e 500/1.000.

  • aquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 19:27
    Appunto! Nel caso di Aquila 16 condomini e 500/1.000.


    Se si presentano tutti e 31 , vero ? altrimenti sarà sempre la maggioranza degli intervenuti faccio un esempio se si presenatano 22 la maggioranza sarà fatta da 12. Ho capito bene ? Scusate se vi posso sembrare imbranato ma con i conti ................

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 20:06
    Non ti preoccupare,siamo quì tutti per darci una mano!
    Allora,intanto l'assemblea per essere validamente costituita necessita della presenza di condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio. Questo in prima convocazione.In seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore dell'edificio.(art.1136 c.c.)
    Il secondo comma sempre dell'art.1136 riporta : "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"
    Il quarto comma riporta :"Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca dell'amministratore......... devono sempre essere prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma."
    Perciò se l'assemblea costituita risulta valida in prima convocazione,la deliberazione per la nomina dell'amministratore deve essere presa con la maggioranza della metà + 1 degli intervenuti e 500/1.000 dela valore.
    Se in prima convocazione raggiungete il quorum di 21 condomini (2/3 di 31 totali) e 667 mm.del valore,la nomina dell'amministratore può essere deliberata con 11 voti che rappresentino almeno 500 mm.
    Se hai altri dubbi,fammelo sapere.
    Ciao.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img mandrake
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 03 Giugno 2026 ore 15:42 4
Img workshop
Ciao a tutti, ho un dilemma, la prima foto rappresenta la pianta attuale della casa, devo ristrutturarla completamente e a parte il muro centrale che divide la casa che è...
workshop 03 Giugno 2026 ore 14:52 13
Img michael bonifacio
Buongiorno. L'appartamento sopra il mio ha preso fuoco e abbiamo chiamato i pompieri. Una volta estinto l'incendio la nostra casa al piano di sotto ha tutti i muri macchiati di...
michael bonifacio 02 Giugno 2026 ore 15:27 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 01 Giugno 2026 ore 16:15 9
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
349.057 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI