• preventivi
  • ristrutturazione
  • progetto
  • cadcasa
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • prezzi
  • computo
sp
2005-12-18 20:06:33

Maggioranza per nomina amministratore


Aquila
login
16 Dicembre 2005 ore 11:49 7
Chiedo scusa a tutti per una domanda che può sembrare banale, ma io sono in piena confusione, per cui vado alla domanda. Siamo un condominio di 31 condomini e dobbiamo nominare un amministratore che ci amministri, ho letto l'art. 1136/ II comma del codice civile sulla maggioranza di nomina, ma i conti non mi tornano, vi prego di aiutarmi, qual'è questa benedetta maggioranza, in prima convocazione e quale in seconda?, vi chiedo la prima convocazione, perché saremo l'unico condominio che ha effettuato un'assemblea in prima convocazione e vistà l'importanza dell'argomento alcuni condomini hanno detto che parteciperanno subito in prima convocazione. Vi prego di aiutarmi in maniera che vada preparato. Un ringraziamento a tutti coloro che mi risponderanno.
  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Dicembre 2005, alle ore 17:47
    Sia in prima che seconda convocazione : Nomina amministratore = maggioranza 50%+1 degli intervenuti.
    Valore millesimi 500/1.000

    Ciao.

  • aquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Dicembre 2005, alle ore 19:44
    Sia in prima che seconda convocazione : Nomina amministratore = maggioranza 50%+1 degli intervenuti.
    Valore millesimi 500/1.000

    Ciao.

    Quindi se ho capito bene su 31 condomini bastano 16 condomini che votino a favore con 500 mill. Giusto ?

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 10:13
    Si, esatto.
    Ciao.

  • subbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 18:40
    Art. 1136: "(...) Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .

    Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo , nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. (...)"

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 19:06
    Appunto! Nel caso di Aquila 16 condomini e 500/1.000.

  • aquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 19:27
    Appunto! Nel caso di Aquila 16 condomini e 500/1.000.


    Se si presentano tutti e 31 , vero ? altrimenti sarà sempre la maggioranza degli intervenuti faccio un esempio se si presenatano 22 la maggioranza sarà fatta da 12. Ho capito bene ? Scusate se vi posso sembrare imbranato ma con i conti ................

  • charlie.41
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 20:06
    Non ti preoccupare,siamo quì tutti per darci una mano!
    Allora,intanto l'assemblea per essere validamente costituita necessita della presenza di condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio. Questo in prima convocazione.In seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore dell'edificio.(art.1136 c.c.)
    Il secondo comma sempre dell'art.1136 riporta : "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"
    Il quarto comma riporta :"Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca dell'amministratore......... devono sempre essere prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma."
    Perciò se l'assemblea costituita risulta valida in prima convocazione,la deliberazione per la nomina dell'amministratore deve essere presa con la maggioranza della metà + 1 degli intervenuti e 500/1.000 dela valore.
    Se in prima convocazione raggiungete il quorum di 21 condomini (2/3 di 31 totali) e 667 mm.del valore,la nomina dell'amministratore può essere deliberata con 11 voti che rappresentino almeno 500 mm.
    Se hai altri dubbi,fammelo sapere.
    Ciao.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img godeas78
Buongiorno,vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia...
godeas78 02 Settembre 2026 ore 11:23 1
Img massimojack
Buonasera a tutti,potreste aiutarmi a capire se la sistemazione che ho fatto è accettabile o meno? Ho cercato di mettere piu' quote possibili per farvi capire gli ingombri...
massimojack 01 Settembre 2026 ore 12:26 11
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
349.181 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI