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masthead/888/125
2009-04-09 11:30:39

Lucernari su tetto comune


Nicris
login
05 Ottobre 2005 ore 11:52 15
Ciao a tutti, premetto di aver già letto le altre discussioni sull'argomento, ma nessuna rispecchia le mie problematiche.

Volevo avere una precisazione, ho letto che il sottotetto se non specificato nel rogito è di proprietà condominiale, ma se la porzione di sottotetto è semplicemente una camera d'aria vuota ed INACCESSIBILE ne dal mio appartamento ne dalle scale comuni, io posso realizzare un'apertura nel mio soffitto, dividerlo dal resto del sottotetto e creare un lucernario elettrico tipo Velux che mi consenta di creare ricambio d'aria nel mio unico bagno cieco?

Grazie mille per le risposte
  • gigi0
    0
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    Mercoledì 12 Ottobre 2005, alle ore 14:47
    Se non specificato sul rogito, il sottotetto non è condominiale, ma pertinenza dell'appartamento sottostante.

    Conclusione: puoi fare ciò che vuoi nel sottotetto, senza bisogno di alcun consenso e puoi mettere i lucernari sul tetto che, anche se di proprietà condominiale, può essere usato dal condomino per migliorare l'uso della sua proprietà, purché non leda il decoro dell'edificio.

    Naturalmente devi ottenere i permessi del comune.

    Ciao.

    Gigi

  • nicris
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Ottobre 2005, alle ore 22:07
    SCUSA MA SEI SICURO DI QUESTO?? IO SAPEVO CHE ERA IL CONTRARIO, NEL ROGITO NULLA è SPECIFICATO, A PARTE L'APPARTAMENTO IL BOX E LA CANTINA.!?

  • gigi0
    0
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    Giovedì 13 Ottobre 2005, alle ore 10:46
    Non lo dico io, ma il codice:

    Art. 1127 Costruzione sopra l`ultimo piano dell`edificio
    Il proprietario dell`ultimo piano dell`edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
    La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell`edificio non la consentono.
    I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l`aspetto architettonico dell`edificio ovvero diminuisce notevolmente l`aria o la luce dei piani sottostanti.
    Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un`indennità pari al valore attuale dell`area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l`importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

    Ciao.

    Gigi

  • nicris
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Ottobre 2005, alle ore 18:39
    Ma scusa io non voglio alzare, voglio solo montare un velux, in questo caso a quanto ammonterebbero le spese da ripartire piano per piano, ma sopratutto, se il sottotetto è il mio, allora potrei anche abbattere la soletta e fare una mansarda??? Se tanto mi da tanto allora potrei farci anche un solaio uso ripostiglio giusto??? Mi pare troppo bello per essere vero, l'unica cosa di cui mi sono accorto e che un pochino mi preoccupa è che ho notato che sul tettoc'è un piccolo lucernario che consente di entrare in questo piccolo vano (non ci si sta in piedi), non è che questa apertra lo rende parte comune??

    Grazie mille per l'aiuto.

  • gigi0
    0
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    Sabato 15 Ottobre 2005, alle ore 15:08
    Il lucernario di cui parli è assolutamente ininfluente, tutto il resto è vero!

    Potresti alzare uno o più piani, recuperare il sottotetto e ricavarne un appartamento, ecc. ecc. sempre se le condizioni statiche lo permettono, con i relativi permessi comunali, senza stravolgere l'aspetto estetico del condominio, ecc. ecc. ecc.

    Sono lieto di averti dato buone notizie e ti auguro di poterle mettere a frutto.

    Ciao.

    Gigi

  • nicris
    0
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    Lunedì 17 Ottobre 2005, alle ore 21:28
    Leggi qui:

    viewtopic.php?t=183&f=5=


    Ciao Grazie

  • gigi0
    0
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    Martedì 18 Ottobre 2005, alle ore 09:33
    Se pur vero che accessori e pertinenze dovrebbero essere descritti nell'atto notarile, è altresì vero che gli stessi seguono la destinazione del bene cui afferiscono, anche quando lla loro indicazione è carente.

    Il codice, affermando: "...salvo che risulti altrimenti dal titolo..." intende attribuire l'onere della prova contraria in capo a chi dovesse sostenere di averne diritto.

    La tesi opposta e cioè "purché risulti dal titolo" è pertanto improponibile e costituirebbe un'indebita inversione dell'onere della prova.

    Ad onor del vero vi è una vasta giurisprudenza della Cassazione e, più recentemente, del C.d.S. che attribuisce l'appartenenza del sottotetto ai beni condominiali, ma solamente allorquando questa possa dedursi da elementi oggettivi e cioè: l'accesso da scala condominiale, presenza di impianti o cose condominiali, uso comune, suddivisioni o assegnazioni ai condomini, ecc.

    La confusione viene spesso determinata da sentenze ineccepibili, ma non congruamente motivate e tali da indurre ad intendimenti contrari a quelli che il codice ha stabilito.

    Per evitare inutili fastidi, ti consiglierei di proporre la tua idea all'assemblea, supportato appunto dal codice civile e, solamente nel caso di diniego, di sottoporre la questione al Giudice di Pace per un tentativo di conciliazione.

    Ciao.

    Gigi

  • g.bartolomeo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Ottobre 2005, alle ore 15:53
    SALVE...
    allora,sono propietario di un solaio sito in una palazzina di 6 unita' abitative, da circa un mese ho intrapreso dei lavori all'interno di questa mia parte di solaio e cioe' l'ho mansardato(perline ) tutto, nonche' pavimentato (insomma mi e' uscito un'altro vano).
    Ora,essedo la parte di solaio sopraindicato nel rogito al quale si attesta che il sottoscritto ne e' il propietario, l'inquilino che abita al piano terra dello stabile,asserisce che anche lui ha pagato a suo tempo la ristrutturazione del tetto dicendomi tra le "righe" che fara' di tutto per farmi smontare il tutto e che dovevo chiedergli il permesso( ? )
    PREMESSO QUESTO,GLI HO FATTO NOTARE CHE IL SOTTOSCRITTO HA PAGATO ANCHE LUI IL TETTO CON L'ACQUISTO DELLA CAsa,e che sul mio atto notarile c'e' regolarmente scritto "solaio di propieta'".
    Cosa posso fare e/o se c'e' qualche legge che mi possa tutelare nei confronti di certi personaggi? grazie.

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Ottobre 2005, alle ore 16:05
    Raglio d'asino non giunge in cielo, per fortuna, quindi puoi lasciarlo parlare e fare.

    Il tetto, effettivamente è anche suo, infatti è condominiale ai sensi dell'art. 1117 CC, ma, per l'art. 1102 tu puoi usarlo a tuo vantaggio per i lavori che hai intrapreso.

    Il mondo purtroppo è pieno di presuntuosi, imbecilli ed arroganti che credono di avere solamente diritti e nessun dovere.

    Purtroppo non esiste nemmeno una legge che ci possa evitare il fastidio che costoro possano arrecarci.

    Personalmente per i rompiscatole riproporrei la gogna e, per i peggiori recidivi, anche la gabbia appesa fuori dal castello, ma c'è qualcuno che mi accusa di essere intollerante; che ne pensi? spero proprio che non sia vero!

    Ciao.

    Gigi

  • g.bartolomeo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Ottobre 2005, alle ore 11:25
    Raglio d'asino non giunge in cielo, per fortuna, quindi puoi lasciarlo parlare e fare.

    Il tetto, effettivamente è anche suo, infatti è condominiale ai sensi dell'art. 1117 CC, ma, per l'art. 1102 tu puoi usarlo a tuo vantaggio per i lavori che hai intrapreso.

    Il mondo purtroppo è pieno di presuntuosi, imbecilli ed arroganti che credono di avere solamente diritti e nessun dovere.

    Purtroppo non esiste nemmeno una legge che ci possa evitare il fastidio che costoro possano arrecarci.

    Personalmente per i rompiscatole riproporrei la gogna e, per i peggiori recidivi, anche la gabbia appesa fuori dal castello, ma c'è qualcuno che mi accusa di essere intollerante; che ne pensi? spero proprio che non sia vero!

    Ciao.

    Gigiciao...
    io saro' piu' esplicito.....lo appenderei a testa in giu' con una corda attaccata ai cosiddetti c............
    ti ringrazio della risposta, faro' presente questo articolo in sede giudiziaria se sara' il caso,visto che insiste di portarmi in aula di tribunale.ANZI,PENSO DAL MIO PUNTO DI VISTA CHE IO ABBIA APPORTATO DELLE "notevolissime migliorie in tal senso....
    cmq,se hai la possibilita' di inviarmi l'intero articolo,te ne sarei grato.ciao e grazie

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Ottobre 2005, alle ore 13:57
    L'imbecille troverà certamente qualche azzeccagarbugli che gli mangerà un sacco di soldi, pur sapendo a priori di patrocinare una causa persa.

    E questo se lo meriterebbe, però a te darà un sacco di problemi, pur avendo tu già la vittoria in tasca.

    Il tuo eventuale azzeccagarbugli conosce sicuramente gli articoli dal 1100 al 1139 che riguardano la comunione e il condominio, ma giusto per te, eccoti il 1102 che ti avevo citato:

    Art. 1102 Uso della cosa comune
    Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
    Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).

    Secondo me potresti ridurre tanti fastidi recandoti dal Giudice di Pace per un tentativo di conciliazione: non ti serve l'avvocato, i tempi sono dell'ordine di qualche mese ed i costi riguardano solo i bolli.

    Il rompi potrebbe anche non presentarsi alla convocazione e tutto finirebbe lì, ma potrebbe invece funzionare ed in ogni caso avresti già a tuo favore un precedente che potrebbe svolgere un seppur piccolo ruolo a tuo favore.

    Facci sapere. Ciao.

    Gigi

  • g.bartolomeo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Novembre 2005, alle ore 13:01
    Non c'e' problema,grazie per il consiglio incomincio a muovermi,vi terro' aggiornati!

  • jestercap72
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Novembre 2005, alle ore 11:40
    Mi trovo praticamente nelle stesse condizioni.
    Abito in una mansarda di un condominio e vorrei aprire una finestra (velux) su una parete spiovente (sul tetto comune) altrimenti molto buia.
    L'amministratore mi dice che devo portare la cosa in assemblea.
    Secondo i vostri post, non sarebbe necessario.

    Come devo comportarmi?

    Io, per correttezza, volevo comunicarlo a mero titolo informativo, ma non volevo certo chiedere un'approvazione a quella gente se non è necessaria.

    Grazie
    Alberto (Roma)

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Aprile 2009, alle ore 11:07
    Riporto la discussione a galla per capire se nel frattempo le cose sono cambiate e, trovandomi nella medesima situazione devo chiedere il permesso all'assemblea per l'apertura della Velux o basta una comunicazione.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Aprile 2009, alle ore 11:30
    Non riprendere una discussione vecchia di quattro anni!

    Inserisci un nuovo quesito specificando i tuoi dubbi, avrai le risposte corrette.

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