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2018-03-07 19:04:10

Esautoramento amministratore di condominio


Una veloce domanda di fine anno:
dei condòmini vogliono cacciare l'amministratore per svariati motivi più che validi; qual'è la maggioranza necessaria allo scopo?
Che valenza hanno i voti degli astenuti?
Il risultato della votazione è stato:
presenti 755 mm
a favore dell'Amministratore 8 condòmini per 255 mm
contro l'Amministratore 7 " " 200 mm
astenuti: 11 " " 300 mm
A un certo punto presidente e segretario (tra i favorevoli) hanno abbandonato l'assemblea che, ciò nonostante, è continuata fino alla fine...
E' valida o può esserne impugnata la validità??
E con quale maggioranza?
Basta la richiesta di un solo condòmino?
Grazie per la risposta e Buon 2018 a tutto lo staff.
  • svevavolo
    0
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    Venerdì 29 Dicembre 2017, alle ore 15:50
    Secondo l'art. 1136 c.c.:
    "L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."
    Sempre secono l'art. 1136 le deliberazioni concernenti la revoca dell'amministratore .... maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    I voti degli astenuti non hanno alcun valore. Bisognerebbe vedere cosa è successo dopo l'abbandono dell'assemblea da parte di presidente e segretario (ad es. se sono stati sostituiti, etc..). Una delibera può essere impugnata anche da un solo condòmino, se presente, purchè astenuto o dissenziente, o assente.
    La cosa andrebbe vista nei dettagli.
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
    Buon 2018 anche a te

  • manuelamargilio
    0
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    Mercoledì 7 Marzo 2018, alle ore 19:04
    Buongiorno, la procedura per sostituire l’amministratore di condominio è abbastanza semplice e tra l’altro i condomini sono liberi di sostituire l’amministratore anche se non si ravvisino delle gravi irregolarità. Ad esempio si può decidere di cambiarlo perché si è venuti a conoscenza di qualcuno disposto a svolgere l’incarico a condizioni più economiche. Le modalità da seguire sono ben descritte nel codice civile. Le maggioranze da raggiungere sono le stesse, sia nel caso di revoca senza giusta causa, sia qualora vi sia la giusta causa.
    Faccio presente, per quest’ultimo caso (con giusta causa) che qualora l’assemblea non riesca a prendere una decisione, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento di revoca per gravi irregolarità (per i casi riportati dal legislatore ma anche fatti valere dalla giurisprudenza).
    Ci tengo ad aggiungere un ultimo aspetto. La giurisprudenza considera legittima la richiesta dei condomini di pretendere dall’amministratore il risarcimento di eventuali danni arrecati al condominio.
    Saluti

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