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Scusate! ho visto casualmente il post solo ora, ma l'argomento mi attrae forse se non è stato risolto, potrebbe riscontrarsi anche in altre situazioni analoghe ma più recenti, dove qualche lettore del forum ha una situazione simile.“Ciao laura,
è obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro. Se il numero è uguale o minore di quattro la nomina di un amministratore è facoltativa.
Art. 1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.”
Ciao Jovis, sì, la legge permette che l’amministratore sia un condòmino, senza dubbio. Anche se anche questa opzione alle volte può avere degli svantaggi, dato il coinvolgimento diretto dell’amministratore nei rapporti tra i condomini. Come le altre cose della vita, molto dipende sempre dalle persone...“Scusate! ho visto casualmente il post solo ora, ma l'argomento mi attrae forse se non è stato risolto, potrebbe riscontrarsi anche in altre situazioni analoghe ma più recenti, dove qualche lettore del forum ha una situazione simile.
Ma non potrebbe essere nominato in assemblea uno dei proprietari? senza interpellare un amministratore esterno, chissà i rendiconti potrebbero essere più facili da interpretare ed affrontare.”
Si certamente grazie.“Ciao Jovis, sì, la legge permette che l’amministratore sia un condòmino, senza dubbio. Anche se anche questa opzione alle volte può avere degli svantaggi, dato il coinvolgimento diretto dell’amministratore nei rapporti tra i condomini. Come le altre cose della vita, molto dipende sempre dalle persone...”
La precisazione di Manuela è utile, visto che dal primo post sono passati ben 14 anni, era il 2006! :D Quattordici anni e una riforma, quella del condominio, con cui il numero dei condomini con cui scatta l’obbligo di nominare l’amministratore è passato da quando sono più di quattro a quando sono più di otto.“Affinché ci sia obbligo di un amministratore condominiale è necessaria la presenza di almeno 9 condomini.”
Posso mettere lo scrigno a pavimento finito“Ciao laura,
è obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro. Se il numero è uguale o minore di quattro la nomina di un amministratore è facoltativa.
Art. 1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.”
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