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2013-11-19 17:28:21

Divergenze installazione ascensore


Cristinasessantatre
login
23 Ottobre 2013 ore 19:14 1
Buonasera, abito in una palazzina composta da un primo piano rialzato più altri due, totale sei condomini;
uno di questi che abita al terzo, dichiarandosi invalido ha espresso la volontà di intallare un ascensore esterno nel retro della casa, dopo aver verificato (dice lui) l'impossibilità di posizionare un servoscala.
Siccome non so se tutto questo dipenda da una reale necessità o da un voler valorizzare l'appartamento volevo porvi qualche domanda;
innanzitutto nel vostro forum ho letto della sentenza della Cassazione del 25-3-2004 n° 5975, volevo sapere se questa sia stata superata da un'altra più recente o da nuove disposizioni di legge.
Seconda domanda:
per deliberare tale opera ci vuole la maggioranza dei condomini o l'unanimità?
in quanto io sono contraria perché l'ascensore verrebbe a ridosso della finestra della cameretta delle mie figlie che è già buia per conto suo e questo toglierebbe oltremodo la luce e l'entrata dell'ascensore in camera creerebbe problemi logistici;
ho proposto di vedere se esistano le condizioni per installarlo non nel retro ma in un lato della casa dove solo il condomino interessato ha appunto una finestra ma lui si è detto contrario perché dice che così le spese sarebbero a suo carico mentre nell'altro modo le dividerebbe sicuramente con l'altro proprietario del suo piano;
da qui la terza domanda:
nel caso che la maggioranza decida per il si, sono tenuta comunque a partecipare alle spese d'installazione benché contraria?
Grazie
  • rickypink
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Novembre 2013, alle ore 17:28
    1. le sentenze non sono leggi, quindi contano fino ad un certo punto

    2. la deliberazione inerente opere ed interventi necessari per abbattere barriere architettoniche sono deliberate con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 c.c. (quindi la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi)

    3. trattandosi di innovazione suscettibile di utilizzazione separata, ex art.1121 c.c. puoi votare contrario e far verbalizzare di non avere intenzione di trarre vantaggio dall'innovazione, con conseguente esonero da qualsiasi contributo nella spesa. ovviamente l'ascensore non fermerà al tuo piano

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