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2008-04-06 08:42:34

Consolidamento solaio in comproprietà


Bubica
login
05 Aprile 2008 ore 22:16 1
Salve a tutti.
ho acquistato un appartamento che occupa tutto il secondo ed ultimo piano di un antico palazzetto, ove oltre a me vi è solo un altro proprietario (al primo piano) che vive altrove.
la struttura è stata abbandonata per decenni e va completamente ristrutturata e consolidata perché fatiscente.
abbiamo già rifatto il tetto di comune accordo.
ora, pianificando la ristrutturazione della mia unità immobiliare, vorrei consolidare il solaio tra il primo ed il secondo piano, attualmente costituito di travi in legno.
il comproprietario del solaio si rifiuta asserendo che non lo ritiene necessario.
potrei comunque iniziare i lavori di consolidamento e dopo chiedere il risarcimento delle spese?
poichè l'immobile ricade in un centro storico di zona sismica 2, esiste qualche legge che obblighi a consolidare le strutture e che potrebbe tornarmi utile?
mia grande preoccupazione, inoltre, è che l'appartamento al piano inferiore ha le pareti affrescate e le travi ed i tavolati dei soffitti decorati; quindi le opere di consolidamento del solaio dovranno essere eseguite con la massima cautela. posso chiedere delle assicurazioni particolari alla ditta che eseguirà i lavori per cautelarmi? chi pagherà in caso di danni?
come mi consigliate di muovermi?
grazie per la vostra cortese attenzione.
  • condominiale
    0
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    Domenica 6 Aprile 2008, alle ore 08:42
    Non è consigliabile prendere iniziative "personali", potresti incorrere nella richiesta di risarcimento danni.

    Il consiglio è quello di far fare una perizia tecnica da parte di un professionista che dimostri l'assoluta necessità di procedere alle opere di consolidamento per evitare situazioni di rovina dell'immobile.

    Potresti far valere anche l'art. 1110 del c.c.

    Procedi con attenzione e invia raccomandate AR, in caso di controversia restano agli atti.

    Questa sentenza sembra proprio fatta per il tuo caso:

    Il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà comune, costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ed inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete in parti eguali ai due proprietari. Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13606

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