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2009-03-11 19:55:09

Conflitto d'interessi


Elisir
login
09 Marzo 2009 ore 17:19 7
Nella prossima assemblea abbiamo all'ordine del giorno il problema della staticità dell'edificio legato alle condizioni dell'ultimo solaio (ne avevo già parlato in un mio precedente post).
All'assemblea parteciperà anche il figlio del costruttore del palazzo in quanto condomino.....
Mi chiedo se abbia diritto di partecipare alla discussione e soprattutto alla votazione o se invece debba ascoltare in silenzio ( o addirittura possa essere allontanato,mentre si discute di ciò) e non possa votare in quanto si trova in posizione di conflitto d'interessi.

L'assemblea è vicinissima.....aspetto il vostro parere
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 17:30
    In quanto condómino ha il diritto di partecipare all'assemblea, di fornire il suo apporto e di partecipare alla eventuale deliberazione in merito.

    In questo caso purtroppo non puoi invocare il conflitto di interessi, comprimeresti un suo diritto molto più rilevante.

  • elisir
    Elisir Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 18:13
    Anche se potrebbe ipotizzarsi una responsabilità del padre in quanto fu il costruttore dell'edificio ?
    Sicuro che in tal caso il suo voto sia valido?
    E' chiaro che abbia interesse a non far approvare la nomina di un ingegnere che possa dimostrare i vizi " di costruzione " del palazzo....

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 18:47
    Devi considerare che il "tizio" è un semplice condómino e che conta per un solo voto, non ha certo la maggioranza per decidere in merito!

    Il fatto di avere un padre costruttore non lo può privare di un suo diritto previsto dal Codice.

  • elisir
    Elisir Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 21:38
    Devi considerare che il "tizio" è un semplice condómino e che conta per un solo voto, non ha certo la maggioranza per decidere in merito!

    Il fatto di avere un padre costruttore non lo può privare di un suo diritto previsto dal Codice.

    Mi dispiace doverti contraddire, ma visto che l'argomento mi sta particolarmente a cuore ho approfondito l'argomento e ho trovato una norma che per analogia si applica anche in questo caso : l'art 2373 c.c. in tema di società per azioni che per analogia si applica anche al condominio.

    Art 2373 (Conflitto d'interessi)
    "La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi , un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
    Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti il consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza."

    Nel Triola "Il condominio" ho trovato questo :
    "...poichè la normativa che li riguarda disciplina i contrasti eventualmente insorgenti tra il singolo condomino ed il condominio e considera l'interesse del primo meritevole di tutela, consentendogli l'impugnazione della delibera assembleare che quell'interesse abbia indebitamente compresso, l'interprete può risalire mediante un processo di astrazione logica , da norme diverse e disciplinanti una diversa materia , al principio che ne ha suggerito la precisa regolamentazione, al fine di saggiare, in relazione al caso non espressamente previsto, la possibilità di un'identità di ratio e di riconoscere, ove l'accertamento risulti positivo e quando non sussistano particolari condizioni ostative che il legislatore minus dixit quamvoluit, con la conseguenza che, in via di semplice interpretazione estensiva sarebbe lecito far ricorso alla norma di cui all'art 2373 c.c. anche in tema di condominio ( Cass. 28 gennaio 1976 n. 270, in senso conforme anche : Cass. 22 luglio 2002 n.10683; Cass. 18 marzo 2002 n. 3944; Cass. 5 dicembre 2001 n.15360; Cass. 14 novembre 1997 n.11254; Cass. 6 agosto 1997 n.7226).

    Ho deciso che farò così inviterò il figlio del costruttore ad astenersi dal voto e se non lo farà e a seguito del voto non si riuscisse a deliberare impugnerò la deliberà

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Marzo 2009, alle ore 22:52
    Ognuno può pensarla come crede.

    Io ti ho risposto in base alle sentenze "condominiali" che ho in archivio.

    Ribadisco che il "figlio" di un costruttore non può essere estromesso da questo diritto.

    Sarei curioso di vedere la conclusione della tua (improbabile) iniziativa, dico improbabile perché quando ti affiderai ad un avvocato che leggerà le stesse sentenze che ho anch'io in archivio, proprio relative a questa situazione di non conflitto di interessi, egli stesso dovrebbe consigliarti maggiore prudenza.

    Comunque quando dovessi entrare in contenzioso giudiziario (impugnazione della delibera) e ne uscissi soccombente, metterò a tua disposizione le "precise" sentenze di Cassazione che ti sono contrarie e che dovrebbero gia da ora farti desistere da questo comportamento.

  • elisir
    Elisir Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 19:30
    Veramente non è un mio pensiero, visto che ti ho citato il manuale di un giurista famoso e sentenze della Cassazione che sicuramente non ho scritto io.
    Comunque la persona in conflitto di interessi si è astenuta volontariamente, ma anche se non l'avesse fatto c'era la stragrande maggioranza di voti favorevoli....perché tutti hanno capito che si tratta di un problema da non sottovalutare.
    Per il momento puoi custodire gelosamente le tue sentenze!
    Comunque sia, avevo già controllato tutte quelle relative a questo argomento in una banca dati giuridica
    Grazie comunque per la tua opinione e disponibilità

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 19:55
    Potevi risparmiarti il sarcasmo gratuito.

    Quelli da te indicati non sono altro che riferimenti NON assimilabili al condominio che non è certo una SPA o SRL, ma semplicemente un ente di gestione (mon ha P.Iva).

    Le sentenze del mio archivio (sono moltissime) le indico ogni giorno nel forum, alcune tramite il "sito sentenze" condominiali (cerco di inserire le più ricercate dai frequentatori del forum).

    Comunque, tutto bene, visto che il tuo problema si è risolto senza arrivare a nessuno scontro.

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