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2007-12-03 17:33:04

Competenza spese condominiali


Santast
login
03 Dicembre 2007 ore 13:08 1
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum e probabilmente questa domanda e' gia' stata fatta;
comunque sia ho necessita' di sapere questo:

a breve (meta' Dicembre 2007) sottoscrivero' un rogito per l'acquisto di una casa in un condominio di Settimo M.se (Mi).
Sono venuto a conoscenza che l'assemblea condominiale ha approvato in data Novembre 2007 alcune spese per ristrutturare tetti e quant'altro.

Ora, stando all'amministratore il vecchio proprietario si e' fatto rilasciare una "liberatoria" con l'attestazione che tutte le spese di competenza 2007 sono state pagate cosi' (cito testualmente) come da approvazione dell'assemblea del Marzo 2007".

Volevo quindi avere conferma che tale spesa (approvata ad Ottobre 2007 e quindi NON PRESENTE nella liberatoria) fosse TUTTA di competenza del vecchio inquilino e non mia sottoscrivendo (e quindi diventando nuovo proprietario dell'immobile) il rogito a Dicembre.
Sapreste inoltre dirmi se tale "regola" e' stabilita da qualche legge/delibera e dove posso trovarla scritta ?

Grazie a chi vorra' darmi risposta.
Stefano
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Dicembre 2007, alle ore 17:33
    Fai grande attenzione.

    I patti stipulati tra le parti: acquirente e venditore, non hanno valore verso i terzi: condominio.

    L'art. 63 Attuazione del Codice Civile è chiarissimo.

    Al nuovo acquirente competono le spese condominiali degli ultimi due anni, l'amministratore può legittimamente richiedere debiti che si siano attivati nell'ultimo biennio al nuovo proprietario, questi avrà diritto di rivalsa sul vecchio proprietario (sperando che paghi!).

    Ti consiglio di far allegare al rogito una scrittura priovata, assolutamente da registrare perché sia opponibile anche a terzi, dove il vecchio proprietario si assume tutte le spese fino alla data del dogiro, anche solo quelle "deliberate".

    Al limite potresti assumerti le spese deliberate, ma non ancora eseguite e fatturate, concordando col venditore una riduzione del prezzo pattuito.

    Ripeto, fai attenzione ..... qui trovi tutti i riferimenti giurisprudenziali sulla materia:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

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