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2008-02-18 10:28:15

Cambio stato d'uso utilizzo terrazzo condominiale


Treca
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14 Febbraio 2008 ore 11:42 5
Vorrei proporvi questo quesito : abito in un edificio di due piani al secondo piano ci sono due appartamenti con due proprietari che utilizzano da 30 anni il lavatotio e il terrazzo soprastante come stenditoio.mentre al piano terreno ci sono due negozi di due proprietari diversi che oggi decidono di cambiare lo stato d'uso in appartamenti ...prima nel regolamento di condominio e' specificata che l'area del terrazzo di loro proprieta'era utilizzata solo dai proprietari degli appartamenti esistenti tante'che le spese di manutenzione della scala d'accesso erano a carico deegli appartamenti e non dei negozi che avevano soltanto accesso per i contatori dell'acqua.Vorrei sapere se il cambio di stato d'uso dei negozi in abitazione e' soggetto ad autorizzazione dei proprietari dei due appartamenti gia esistenti,e visto che verranno rifatti i millesimali come deve considerarsi l'utilizzo dell'area dello stenditoio che e' sempre stata utilizzata esclusivamente dai proprietari degli appartamenti come specificato ed in particolare se loro devono autorizzare un eventuale usufruizione dei futuri proprietari degli appartamenti che verranno realizzati!!!!! grazie e mi scuso se non sono stato molto chiaro!!!!!!!!!!!!!
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Febbraio 2008, alle ore 21:31
    Mancano troppe informazioni per darti risposte sicure.

    Il lastrico in oggetto funge anche da tetto a tutte le unità immobiliari sottostanti?

    Il regolamento che tu citi è quello "contrattuale" da tutti sottoscritto al momento del rogito o è solo quello "condominiale"?

    Finora, in caso di manutenzione del lastrico, come sono state suddivise le spese?

  • treca
    Treca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 09:54
    Grazie per aver risposto,cerchero' di darvi piu' informazioni. 1)il lastrico e'copertura di tutto l'edificio 2)il regolamento di condominio e' quello dell'atto di roggito 3)le spese di rifacimento del lastrico sono suddivise in funzione dei millesimali chiaramente maggiori per noi che ne usufruivamo rispetto ai negozi che avevano solo l'accesso e ribadisco che la scala esterna per accedervi e' a carico completamente degli appartamenti esistenti ...tante' che ora che vogliono fare le unita' abitative al posto dei negozi nella nuova ripartizione millesimale vorrebbero inserire il tutto ...scala e lastrico per farne uso anche loro......E QUESTO NON E' CHE MI VADA A GENIO !!!!!!ANCHE CONSIDERANDO IL FATTO CHE L'ARIA PERIMETRALE INTORNO ALL'EDIFICIO ( DI LORO PROPRIETA') MA CONDOMINIALE TORNERA' AD ESSERE DI LORO PROPRIETA'PERCHE REALIZZERANO DEI GIARDINI E PERTANTO LO STENDITOIO POSSONO BENISSIMO REALIZZARLO NELLE UNITA'NUOVE CHE CREANO!!

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Febbraio 2008, alle ore 13:04
    I "desideri" personali in questi casi non trovano fondamento.

    Il riferimento è sempre il "regolamento contrattuale".

    Il lastrico-tetto è sempre e comunque la copertura di tutto l'edificio ed è a tutti gli effetti un bene comune condominiale, salvo disposizione diversa contenuta nel regolamento.

    La proprietà quindi è anche delle unità immobiliari al pianterreno.

    L'area circostante sicuramente è stata Acquistata-assegnata ai locali terranei in sede di rogito, su quella nulla puoi vantare.

    Le stesse scale che portano al terrazzo sono parte comune e quando sarà necessaria la manutenzione o ricostruzione dovranno partecipare tutti.

    Solo se riuscirete a vantare "l'uso esclusivo" del lastrico tramite documentazione certa, potrete goderne l'uso escludendo gli altri.

    Ricorda sempre che in caso di infiltrazioni, il proprietario esclusivo deve pagare 1/3 della spesa oltre alla quota millesimale dei restanti 2/3.

    Ecco i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/Las ... rrazze.htm

    http://www.condomini.altervista.org/Scale.htm

  • treca
    Treca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 09:29
    Grazie per i chiarimenti tuttavia non credo che i proprietari dei negozi possano in seguito al cambio d'uso in appartamenti modificare le strutture portanti per l'aperture di porte interne per dividere gli appartamenti stessi ed allo stesso tempo modoficare il prospetto della palazzina modificando finestre e creando servitu private dove c'e'un area condominiale anche se di loro proprieta',io penso e posso anche sbagliare che devono presentare un progetto sia strutturale che prospettico che gli altri condomini devono firmare per accettazione o no .!!!!! Non credo sia sufficiente per loro presentare una DIA ed andare ad eseguire i lavori dopo 30gg.perche il comune non comunica nulla in contrario.!!!!!!!!Tornando al discorso del lastrico non e' una questione di prevaricare gli altri ma una questione di sicurezza essendoci un portone esterno che sarebbe perennemente aperto a discapito degli appartamenti esistenti.il cui accesso sarebbe esposto a svariati problemi!!!!!!!!.e di spese sostenute in 30 anni a cui i proprietari dei negozi non hanno mai partecipato!!!

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 10:28
    Ti ho dato informazioni precise, le tue "supposizioni" ed i tuoi "desideri" lasciano il tempo che trovano se non sorretti da riferimenti normativi o almeno spunti giurisprudenziali.

    Le parti comuni (muro perimetrale) possono essere usati dai singoli proprietari per il loro maggior godimento (art. 1102), quindi possono aprire finestre, possono fare modifiche interne alle loro unità immobiliari rispettando le norme comunali esistenti.

    Ricordati che il "decoro dell'edificio" non è di esclusiva competenza dei soli condómini, leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/DecoroArchit.htm

    È tuo diritto "sorvegliare", con l'aiuto di un amico geometra, che non vengano commessi abusi, puoi rivolgerti all'ufficio edilizia del tuo comune per ottenere copia della Dia o dei permessi richiesti, è tuo diritto come comproprietario dei beni comuni.

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