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2015-02-06 19:06:05

Assemblea senza amministratore


Salve,
sono una nuova iscritta e vorrei sottoporre questo problema: a Dicembre (2014) il mandato dell'amministratore del nostro condominio (15unità abitative + 3locali comm.) è scaduto.
Adesso (2015) avremmo bisogno di convocare un'assemblea per continuare a discutere su un argomento (valutazione preventivo progetto ascensore).
Io mi occupo della raccolta firme per richiedere la convocazione dell'assemblea, ma mi domando è necessario convocare un'assemblea a parte avente nell'ordine del giorno la nomina/revoca dell'amministratore, visto che lui non lo fa, oppure possiamo deliberare senza problemi nell'assemblea avente ad oggetto l'approvazione del progetto, senza che poi alcuno si sogni di impugnare la validità della riunione e delle conseguenti decisioni?
Ringrazio anticipatamente,
Sonia
  • lucag1979
    0
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    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 12:54
    Se l'amministratore non è più in carica, nemmeno in proorgatio, ciascun condomino può convocare l'assemblea nei modi di legge. Se, invece, l'amministratore è in carica in prorogatio dovete fare richiesta di autoconvocazione.
    Qui un utile riterimento:
    https://www.lavorincasa.it/autoconvocazione-delle28099assemblea-e-impugnazione-della-delibera/

  • sosperti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 19:22
    Grazie!

  • principale1
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Febbraio 2015, alle ore 19:06
    E' compito dell'amministratore convocare l'assemblea e non ai condomini. Anche se il suo mandato é scaduto con la fine dell'esercizio rimane in carica fino a quando l'assemblea dei condomini non lo rinnova o sostituisce.

    Qualora ci fosse urgenza a risolvere i problemi dell'ascensore, almeno due condomini rappresentanti un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere ai sensi e per gli effetti di cui ex art. 66 disp. att. cod. civ. convocazione di assemblea straordinaria avente all'o.d.g. le problematiche che intendete discutere e risolvere.

    Solo dopo essere decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta gli stessi condomini firmatari della stessa possono provvedere direttamente alla convocazione indicando all'o.d.g. gli stessi argomenti richiesti.


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