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2009-07-28 10:38:47

Apertura garage dinanzi mio cancello


Rosarial71
login
27 Luglio 2009 ore 13:20 1
CIao a tutti,

mi trovo nella seguente situazione: dinanzi il cancello della mia villetta, cancello doppio (pedonale e passaggio macchine) passa una strada molto stretta, talmente stretta che se c'è una macchina, non c'è più spazio per un pedone. All'altro lato della strada, rispetto al mio cancello, c'è attualmente un muro di contenimento. Altri condomini vorrebbero abbattere questo muro, spianare il terreno retrostante al muro, e costruirvi dei garage (su terreno di un condomino, trattasi di villaggio di villette). L'apertura di uno di questi garage sarebbe quindi di fronte al mio cancello.
Io sono estremamente contraria all'iniziativa. Possono fare questo, o posso fare qualcosa per impedirlo? Cosa? Perché sia data autorizzazione alla costruzione di questi garage, di cosa c'è bisogno a livello condominiale? Tra l'altro tali garage sarebbero costruiti in parte sul terreno di una villetta che abbatterebbero, in parte su terreno condominiale.
Grazie in anticipo per tutte le risposte che vorrete darmi.
Rosaria
  • consulente
    0
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    Martedì 28 Luglio 2009, alle ore 10:38
    A livello condominiale la questione è sicuramente inquadrabile come un'innovazione, quindi si fa riferimento agli art. 1120 e 1121 che le riporto:

    Art. 1120 Innovazioni
    I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
    Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
    Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
    Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
    Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
    Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

    Per quello che descrive, a parte le necessarie autorizzazioni amministrative (sicuramente in questo caso un permesso di costruire), è necessario il consenso del condomino proprietario della villetta interessata da queste nuove opere.
    Allo stato attuale, e sempre ferma restando la necessarietà dei permessi comunali, se mai si dovesse votare in assemblea per queste opere, le conviene opporsi riservandosi la facoltà d'impugnare la delibera.

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