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2010-10-12 15:02:39

Detrazioni 36% per lavori su parti comuni


Onesense
login
07 Ottobre 2010 ore 06:06 4
Buongiorno a tutti, e grazie per ospitare anche me su questo forum.

Sono proprietario di due vecchi caseggiati rurali adiacenti tra loro, con ampio terreno circostante, per i quali ho presentato un progetto di ristrutturazione edilizia ottenendo il rilascio della concessione.

Ho già inviato due comunicazioni all'Agenzia delle Entrate di Pescara.

Considerato che i lavori coinvolgeranno anche le parti comuni (per le quali, se ho ben capito, ho diritto ad altri due massimali da 48.000 euro ciascuno), volevo chiedervi se, secondo voi, devo inviare altre due comunicazioni a Pescara facendo riferimento, appunto, alle parti comuni.

Io ritengo non sia necessario, ma il dubbio mi rode.
Potreste chiarirmelo?

Grazie mille.

Antonio
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Sabato 9 Ottobre 2010, alle ore 19:36
    Salve.
    Le comunicazioni all'AdE vanno fatte una per ogni immobile e per ogni gruppo o tipologia di lavori, se poi i lavori riguardano anche parti comuni ai due immobili di cui hai già fatto la comunicazione non ha importanza.
    Il tetto di spesa è di 48000 euro per ogni immobile (96000 nel tuo caso) non è che facendo lavori su parti comuni hai ulteriori 48000 euro per ognuno. Puoi invece ottenerli divedendo i lavori fra diverse tipologie, con diverse autorizzazioni (se necessarie) magari in anni diversi e facendo, in questo caso si, ulteriori comunicazioni all'AdE.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Ottobre 2010, alle ore 13:52
    Grazie Virtusi, Lei è troppo modesto...propongo la cooptazione a moderatore di questo Forum.

  • onesense
    Onesense Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Ottobre 2010, alle ore 11:49
    Grazie, Virtusi, per la risposta.

    Non sono però del tutto convinto di quanto lei sostiene (forse perché non mi conviene...).
    Infatti, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Ris. 206 del 3/8/2007) che "le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo. Ne consegue che in relazione a tali ultimi interventi l'istante potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000
    euro, su cui calcolare la detrazione".
    Il mio dubbio sorge perché la stessa risoluzione continua dicendo che quanto sopra è valido "a condizione che in relazione agli specifici lavori in discorso abbia attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con D.M. n. 41/1998", che nel mio caso potrebbe essere un'ulteriore comunicazione (ma che senso avrebbe?) all'AdE.
    Inoltre, la Risoluzione 19 del 25/1/2008 precisa che "in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, possa godere di un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, riferito ad ogni singola abitazione", che io interpreto sostenendo di aver diritto ad ulteriori ? 48.000 x 2 = ? 96.000 di tetto di spesa che si vanno a sommare ai precedenti 96.000.
    La materia mi sembra però piuttosto opinabile e confusa, per cui mi piacerebbe continuare a scambiare le diverse opinioni in merito (ma forse sarebbe meglio fare un interpello?).

  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Ottobre 2010, alle ore 15:02
    Salve.
    La cosa invece ha senso, perché la situazione descritta nella circolare dell'AdE cita un caso semplificato rispetto al tuo, in quanto parla di lavori su di un immobile e sulle parti comuni con altro immobile, per cui tali parti comuni andrebbero ad interessare il secondo immobile e di conseguenza due immobili e, con due comunicazioni relative ad essi, anche due tetti di spesa di 48000.
    Nel tuo caso invece i due immobili ce li hai già interessati di per se dai lavori e non è che il secondo viene incluso solo a causa delle parti comuni, per cui sempre due comunicazioni e due tetti di spesa, fatte salve le possibilità che già ti ho esposto nella prima risposta.
    D'altronte nella comunicazione devi indicare la sub interessata dai lavori e non hai una sub distinta per le parti comuni.

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