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2008-01-20 08:02:10

Registrazione del compromesso in ritardo


Giulietto
login
20 Gennaio 2008 ore 07:30 1
Ciao a tutti, scusate se approfitto della vostra gentilezza, mi occorre una informazione.
Vorrei sapere qual'è la procedura per registrare, in ritardo, un compromesso e le sanzioni che devo pagare.
Vi ringrazio come sempre.
Giulietto
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 08:02
    Il contratto "deve" essere registrato, oltretutto da un anno si può detrarre l'intermediazione dell'agenzia fino alla concorrenza di 1.000?.

    L'obbligo della registrazione è solidale tra i contraenti, se la controparte è l'agenzia immobiliare stessa, l'obbligo incombe anche su di essa.

    Il notaio dovrebbe citare nell'atto di rogito anche il compromesso (regolarmente registrato).

    Le norme indicano che in caso di omessa registrazione verrà chiesto alle parti obbligate il pagamento della sanzione compresa tra il 120% eil 240% dell'imposta dovuta, oltre al pagamento dell'imposta stessa; quando si paga l'imposta di registro in ritardo, la sanzione dovuta è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata.

    Le sanzioni sono:
    !) un ottavo della sanzione minima: 120%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione
    2) un ottavo della sanzione minima nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo , se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o errore
    3) un sesto della sanzione minima se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni , anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale èstata commessa la violazione, ovver, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
    4) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della prestazione della ichiarzione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
    Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

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