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2005-08-21 07:31:33

Impianto di riscaldamento sotto gres porcellanato


Nencio
login
18 Agosto 2005 ore 08:17 3
Ciao a tutti.
Circa un anno fa ho acquistato un appartamento di nuova costruzione i cui pavimenti sono in gres porcellanato (non so la scelta) e i tubi dell'impianto di riscaldameto a metano passano sotto di esso.
Quest'inverno ho notato che le mattonelle sotto cui passano i tubi nel tratto caldaia-camerina (questo è anche il tratto più breve caldaia-radiatore) erano molto calde e sinceramente non mi era mai capitato da nessun'altra parte; mia moglie invece dice che succede anche a casa di sua zia.
La cosa strana è che un paio di queste mattonelle sono incrinate e mi è sorto il dubbio che possa derivare dal motivo che vi ho esposto, almeno che non lo fossero dalla loro posa.

Potri gentilmente sapere la vs. opinione?
  • anonymous
    0
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    Giovedì 18 Agosto 2005, alle ore 13:23
    Se la temperatura è molto elevata può essere un problema di posa dei tubi.

    Normalmente si annegano i tubi nel cls alleggerito, poi si fa la calda per la posa delle piastrelle.

    Nel tuo caso sembra che invece i tubi possano essere molto vicini alle piastrelle, quindi in mezzo alla caldana.

    Il calore in se non dovrebbe dare problemi alla piastrella, i problemi potrebbero essere collegati alla dilatazione termica, soprattutto per un pavimento non fugato.
    Altrimenti se lo strato di caldana è molto piccolo potrebbe esser un problema meccanico. Ovvero una non omogeneità nella resistenza alla pressione da parte della caldana, che provoca un'incrinatura della piastrella.

  • giacuratolo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Agosto 2005, alle ore 22:16
    è normale che si possa sentire più calda la zona di pavimento sotto la quale passano i tubi del riscaldamento.
    normale non è che si debba crepare il pavimento.
    io credo, come bvivi, che questo sia dovuto alle dilatazioni ma anche e soprattutto al fatto che questi tubi sono immediatamente sotto alla piastrella con poca copertura (magari solo 1-2 cm. di massetto/malta).

    essendo la casa in costruzione e un nuovo acquisto ricorda che è soggetta ad una garanzia del costruttore per dieci anni.

    e che tu dovresti denunciare il vizio-difetto entro otto giorni dalla scoperta.
    saluti giancarlo-

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 21 Agosto 2005, alle ore 07:31
    Circa le cause del difetto, mi pare siano state correttamente ipotizzate le più probabili, per le quali non esiste un rimedio di semplice ed immediata attuazione; riporto invece, qui di seguito, gli articoli del codice civile inerenti le garanzie, sottolineando la parte che ti riguarda direttamente.
    Contesta immediatamente i vizi per non perdere il diritto alla loro rimozione, ovvero al ristoro del danno!

    Sappici dire come si risolverà la vicenda.

    Ciao.

    Gigi

    Art. 1667 Difformità e vizi dell`opera
    L`appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell`opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l`opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall`appaltatore.
    Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all`appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l`appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
    L`azione contro l`appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell`opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).

    Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell`opera
    Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell`appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell`appaltatore (1223).
    Se però le difformità o i vizi dell`opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).

    Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
    Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l`opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l`appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
    Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

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