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2013-06-13 17:29:44

Tettoie su giardino di esclusiva proprietà in condominio


Anonimo
login
09 Giugno 2013 ore 10:22 1
Salve a Tutti, sono nuovo e ho un problema, o forse sarebbe meglio dire che potrei avere un problema, la prossima settimana farò un rogito per l'acquisto di un appartamento al piano terra di un edificio di 6 appartamenti, l'appartamento e dotato di giardino di esclusiva proprietà con recinzione che tra muri e siepi supera i 3 metri, nel giardino ci sono due tettoie/gazzebi a ridosso delle pareti del palazzo di cui una a circa 1.5 metri dal muro che in pratica si svillupa da sotto il balcone del primo piano verso il giardino e la seconda attaccata al muro del palazzo sotto una finetra del primo piano, entrambe di una altezza non superiore all'altezza dell'appartamento, le due tettoie sono state costruite nel 2011 in regola con l'art. 20 della L.R. 04/03 (Sicilia), con relazione tecnica di un professionista, pagamento della cifra dovuta (50 euro a metro quadro) e comunicazione al Comune, il venditore mi aveva rassicurato che non c'erano problemi con il condominio ma due giorni fa (quindi tra il preliminare e il rogito) mi ha detto che l'assemblea gli ha imposto di toglierle (non sanno che la casa è praticamente venduta) o gli fanno causa, ora la mia domanda è questa, premettendo che le tettoie non si vedono dall'esterno del palazzo ma solo dai balconi/finetre dello stesso ed estetticamente sono molto belle (almeno per me) : può il condominio fare ciò dopo due anni di silenzio e considerando che la legge dice :

Art. 20 Opere interne (27)
(integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.

In particolare il punto 1 dice : né modifica della sagoma della costruzione.

Grazie
  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Giugno 2013, alle ore 17:29
    Buonasera, se, come mi sembra d'avere compreso, la volontà ostativa da parte del condominio si fonda sull'estetica, o decoro architettonico, il problema sussiste.

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