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2008-12-10 15:50:31

Quale sanzione per abuso edilizio?


Maurizio 7
login
02 Dicembre 2008 ore 15:41 6
Salve a tutti, vorrei sapere quale sanzione penale si incorre per un abuso edilizio parziale, cioè la casa è costruita regolare ma invece di 80mq è ora di 100mq? grazie
  • condominiale
    0
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    Martedì 2 Dicembre 2008, alle ore 18:44
    Dovrai corrispondere i maggiori oneri di urbanizzazione relativi all'ampliamento irregolare.

    L'ammontare delle sanzioni ti sarà fornita dall'ufficio tributi direttamente dal tuo comune dove esistono apposite tabelle.

  • silvia.c
    0
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    Martedì 9 Dicembre 2008, alle ore 11:37
    A seguito della presentazione di una DIA, il comune ha verificato una incongruenza, che ha definito abuso edilizio (50 anni fa è stata ampliata la casa di un 1m di muro in più rispetto al progetto approvato da comune). Il comune dice che per sanare quell'abuso bisogna procedere con la demolizione!

    Tutto questo anche se fiscalmente le tasse sono state pagate correttamente.

    Erario e edilizia privata infatti sono due cose che non si parlano tra loro.
    Possibile?

  • condominiale
    0
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    Martedì 9 Dicembre 2008, alle ore 11:49
    Possibile.....

    Esistono però i ricorsi e il diritto all'usucapine ventennale.

    Esiste il Difensore Civico.

    Esiste il Tar.

    Basta mettersi nelle mani di un professionista esperto che conosca bene le procedure amministrative locali.

  • silvia.c
    0
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    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 10:38
    Anche il parere di un secondo geometra ci ha confermato con un particolare ridicolo.

    l'abuso va sanato mediante demolizione. senza demolizione non si può dare il via ad una nuova DIA. ma la demolizione è rischiosa perché sotto alla parte incriminata c'è un pilastro portante e quindi potrebbe danneggiarsi tutta la struttura.

    al comune questo non interessa, la soluzione sarebbe NON demolire in attesa di un condono. l'architetto dice che la demolizione è possibile ma non ha fatto nessun rilievo e non vorrei pertanto ritrovarmi con la casa mezza crollata!

    L'usucapione è certo valida ma non per un abuso edilizio che non va mai in prescrizione (c'è stato un aumento del volume, anche se di 1 metro).

    Affidarsi al difensore civico o al tar immagino possa comportare tempi lunghissimi che purtroppo noi non abbiamo dovendo sperare di entrare nel giro di un anno.

    a che tipo di altro professionista potrei chiedere senza arrivare alle calende greche? (in certi casi però un po' flessibilità non guasterebbe).

  • nabor
    0
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    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 11:36
    Se parliamo di prescrizione delle sanzioni, il Consiglio di Stato (ossia l'organo di legittimità, per la Giustizia Amministrativa), ha espresso un orientamento consolidato (cfr. 24 marzo 1998 n. 345) nel senso di escludere tale possibilità. Qualche TAR, invece, ha ammesso tale ipotesi (cfr. TAR Abruzzo, 31 luglio 1982 n. 215; TAR Lazio, 31 marzo 1982 n. 409), ma non è una strada che mi sentirei di consigliare, quella di sostenere l'analogia all'art. 28 della L. 24/11/1981 n. 689 (prescrizione quinquennale).

  • fede geo
    0
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    Mercoledì 10 Dicembre 2008, alle ore 15:50
    Anche il parere di un secondo geometra ci ha confermato con un particolare ridicolo.

    l'abuso va sanato mediante demolizione. senza demolizione non si può dare il via ad una nuova DIA. ma la demolizione è rischiosa perché sotto alla parte incriminata c'è un pilastro portante e quindi potrebbe danneggiarsi tutta la struttura.



    ciao silvia

    l'art. 33 del D.p.r 380/2001 comma 2 dice:

    Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
    (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
    1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all?articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
    2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell?ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

    Io proverei a presentare una perizia che dimostri l'impossibilità a demolire le opere abusive. (sempre che il pilastro sottostante non sia abusivo anch'esso!!)
    In tal caso viene applicata la sanzione e il procedimento amministrativo
    finisce lì.
    In ogni caso l'opera non è da considerarsi sanata.

    Quindi un giorno quando magari le norme del piano regolatore del tuo
    paese permetteranno quell'ampliamento o esce un condono devi comunque presentare la richiesta di sanatoria.

    cordialità

    Federico

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