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2008-10-29 17:47:34

Proposta unilaterale di acquisto


Anonimo
login
27 Ottobre 2008 ore 09:16 4
Avrei bisogno di un parere legale su una questione legata ad una proposta di acquisto di una casa in costruzione.
il compromesso sarebbe stato firmato non appena data la concessione edilizia. abbiamo fermato con assegno di 5000 euro, (da loro non incassato fino a ok della concessione)

l'agenzia ci informa che la concessione è stata data, ma c'è una variante a quello da noi firmato.
per cause a nois conosciute, hanno detto ceh la concessione gli è costata di più e quindi per non alzare il prezzo di vendita, hanno deciso di dare le mansarde non rifinite (ovvero senza muri e senza bagno), al contrario di quello che c'era scritto sulla proposta di acquisto.
sulla proposta c'è anche scritto che ogni onere derivante dalla concessione era a carico della parte venditrice.

posso far valere i miei diritti firmati nella proposta, ovvero che la mansarda venga finita?

loro potrebbero alzare il prezzo e dirmi "se vuoi è così o la vendo ad un altro?"

vale qualcosa la proposta unilaterale di acquisto o è solo a loro favore?
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 10:17
    Mancano informazioni essenziali circa la proposta di acquisto (irrevocabile?).

    Leggi questo prezioso sunto:

    La proposta si considera conclusa nel momento in cui, chi la fa, viene a conoscenza dell?accettazione dell?altra parte (art. 1326 cod. civ.). Essa può essere revocata da una delle parti fino a quando il contratto non viene concluso (art. 1328 del cod. civ.).
    Una ?proposta irrevocabile? é quella in cui il soggetto proponente si impegna a mantenerla ferma per un tempo prestabilito senza facoltà di revoca.
    Per la legge questa proposta, sottoscritta da venditore ed acquirente, si configura come contratto preliminare di compravendita se vengono precisati ?soggetti, oggetto, prezzo e termine?.
    La ?data? da rispettare é quella stabilita per la stipula dell?atto definitivo.
    Il termine é essenziale solo se la sua ?improrogabilità? risulta dalle espressioni utilizzate dagli stipulanti (il termine entro e non oltre a tal proposito non é significativo), dalla natura o dall?oggetto del contratto. In questo caso il mancato rispetto del termine determina la risoluzione del diritto del contratto (art.1457 del cod. civ.)
    ?Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all?interesse dell?altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l?esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all?altra parte entro tre giorni (2964). In mancanza, il contratto s?intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.?
    Se invece il termine non é essenziale non opera la risoluzione di diritto ma invece si applicano le regole ordinarie sulla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 cod. civ.) salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
    Comunque attenzione perché anche se é presente un termine specifico non viene preso come essenziale se il ritardo non fa venire meno l?interesse alla chiusura del contratto.
    La promessa irrevocabile di acquisto E? il contratto preliminare di acquisto. (come sopra)

  • anonimo
    Anonimo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 10:51
    Intanto, grazie mille.

    la proposta è irrevocabile.

    io non riesco a capire se loro possono aumentare il prezzo o darmi la casa non finita, anche se io ho firmato altro..

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Ottobre 2008, alle ore 12:33
    Se la richiesta della controparte è validamente documentata e non prevedibile fin dall'origine, si possono verificare i presupposti perché sia legittima.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 17:47
    Ciao. A naso, la richiesta di controparte non dovrebbe essere documentata, diversamente ne avrebbero già palesato il motivo.

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