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2012-10-24 21:43:07

Negato lo sconto su voci extra computo


Classeaaa
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23 Ottobre 2012 ore 14:09 4
Buongiorno,

Il quesito riguarda lo sconto che l'impresa mi ha accordato quando abbiamo firmato il contratto sulla base del computo metrico e che è stato messo nero su bianco sul contratto stesso.

Lo sconto in questione ammonta all'8%.

Ora, durante l'ultimo stato avanzamento lavori, si sono aggiunte delle voci che nel computo o per dimenticanza, o perché non erano previste non c'erano (per esempio, l'alleggerito, la rete elettrosaldata ecc...) e il cui ammontare è di 40.000? circa.

L'impresa non mi vuole scontare queste voci perché dice che lo sconto riguardava solo le voci del computo e non le altre.

Secondo me, invece, lui ha firmato un contratto più generale di fornitura e pertanto fino alla ultimazione lavori, lo sconto è omnicomprensivo di tutto quello che direttamente mi fornisce e posa.

Chi ha ragione?
  • consulente
    0
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    Martedì 23 Ottobre 2012, alle ore 15:04
    Nei lavori pubblici i nuovi prezzi sono determinati dal Direttore dei Lavori, accettati dall'Ente Appaltante e applicati secondo il ribasso d'asta.
    L'impresa, se giudica i prezzi poco remunerativi, può firmare con riserva il verbale di accettazione e attendere il responso del Collaudatore per la liquidazione dei maggiori oneri richiesti.

    Per le opere private, la gestione di questa procedura è nettamente diversa poiché la trattativa segue un percorso diretto tra quantificazione delle opere e offerta economica.
    Nel caso in cui siano previsti nuovi prezzi, si ricorre a un accordo preliminare tra le parti, prima di eseguire i lavori.

    Il nuovo prezzo, quindi, viene determinato in funzione delle caratteristiche dell'appalto e deve essere condiviso dall'impresa.
    Questa condizione si attua poiché manca la procedura cautelare della riserva.

    Per quanto riguarda il discorso del ribasso d'asta, la ditta potrebbe rispondere che lo sconto è stato applicato in funzione di caratteristiche economiche ben definite e che le stesse non sono configurabili nelle nuove categorie di opere.

    E' quindi facoltà dell'impresa di non accettare questi nuovi prezzi, se non presenti sul contratto.

  • classeaaa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Ottobre 2012, alle ore 15:24
    Nei lavori pubblici i nuovi prezzi sono determinati dal Direttore dei Lavori, accettati dall'Ente Appaltante e applicati secondo il ribasso d'asta.
    L'impresa, se giudica i prezzi poco remunerativi, può firmare con riserva il verbale di accettazione e attendere il responso del Collaudatore per la liquidazione dei maggiori oneri richiesti.

    Per le opere private, la gestione di questa procedura è nettamente diversa poiché la trattativa segue un percorso diretto tra quantificazione delle opere e offerta economica.
    Nel caso in cui siano previsti nuovi prezzi, si ricorre a un accordo preliminare tra le parti, prima di eseguire i lavori.

    Il nuovo prezzo, quindi, viene determinato in funzione delle caratteristiche dell'appalto e deve essere condiviso dall'impresa.
    Questa condizione si attua poiché manca la procedura cautelare della riserva.

    Per quanto riguarda il discorso del ribasso d'asta, la ditta potrebbe rispondere che lo sconto è stato applicato in funzione di caratteristiche economiche ben definite e che le stesse non sono configurabili nelle nuove categorie di opere.

    E' quindi facoltà dell'impresa di non accettare questi nuovi prezzi, se non presenti sul contratto.


    Il mio caso è quello di un appalto privato, quindi, se non ho capito male, è facoltà dell'impresa non applicare questo sconto, però il committente (cioè io) dovevo essere preventivamente informato di questa circostanza e ciò non è avvenuto.

  • consulente
    0
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    Martedì 23 Ottobre 2012, alle ore 15:54
    Mi rendo conto che queste condizioni sono delle docce fredde, ma purtroppo seguono una regola contrattuale ben definita.
    Non si può imporre, infatti, scelte economiche non condivise che non rientrano tra gli accordi preliminari.
    Vale comunque riflettere anche su una certa diligenza nell'affrontare queste dinamiche.

    Esiste una condotta etica e professionale dell'impresa nella gestione di queste problematiche.
    In sintesi, sperando di non confondere le idee, l'impresa dovrebbe garantire una certa continuità del ciclo produttivo e giustificare eventuali rinunce senza danneggiare ovviamente il committente.

    Seguendo una linea logica, l'impresa, come società dotata di una preparazione professionale, non dovrebbe ostacolare più del dovuto il naturale svolgimento dei lavori se, nei fatti,è facile determinare che la categoria dei lavori non prevista è necessaria per la funzionalità dell'opera.

    Queste ovviamente sono deduzioni personali.

  • nabor
    0
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    Mercoledì 24 Ottobre 2012, alle ore 21:43
    Buonasera, codice civile a parte, occorre anche guardare a quanto emerso in sede di trattativa. 'prima facie', come si suol dire, anch'io sposerei la Sua tesi sull'estensione dello sconto contrattuale.

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