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2015-01-23 00:20:10

Informazioni errate da direzione lavori


Buongiorno,
a causa di informazioni errate che ci ha fornito il nostro Direttore Lavori in merito a detrazioni (fattibilità, massimali, casistiche) abbiamo perso la possibilità di usufruire di parecchie detrazioni (decine di migliaia di euro).
Purtroppo lui dava per certo ciò che ci diceva e noi non abbiamo controverificato con l'Agenzia delle Entrate.
Ora abbiamo scoperto tutti gli errori e Direttore Lavori si difende dicendo che noi avremmo avuto il dovere di fare le necessarie controverifiche.
Come mi devo comportare?
Grazie mille
  • radiante
    Radiante Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 17:47
    Cioè non ha fatto nessuna dichiarazione per iva agevlata da dare alle maestranze?non vi ha detto che se vi comprate da soli i materiali non potete avere iva agevolata ?non vi ha detto che per esempio lìimpianto di riscaldamento nella ristrutturazione puo avere l'agevolazione fiscale per riqualificazione energetica?
    Fammi capire,lui cosa ha scritto?

  • pulcino2011
    Pulcino2011 Ricerca discussioni per utente Radiante
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 18:04
    Cioè non ha fatto nessuna dichiarazione per iva agevlata da dare alle maestranze?non vi ha detto che se vi comprate da soli i materiali non potete avere iva agevolata ?non vi ha detto che per esempio lìimpianto di riscaldamento nella ristrutturazione puo avere l'agevolazione fiscale per riqualificazione energetica?
    Fammi capire,lui cosa ha scritto?
    Grazie per la tua risposta.
    Le cose descritte da te le ha fatte. Però ci ha detto che potevamo detrarre i lavori effettuati nel piano sottostante il nostro anche se al momento dell'inizio lavori (scia) non eravamo i proprietari, bastava che il bonifico delle spese fosse successivo all'atto notarile (abbaimo infatti acquistato quel piano di edificio un paio di mesi dopo l'inizio dei lavori) . Ora come ora siamo proprietari di questa piano di edificio ma non al momento dell'inizio lavori, L'architetto ci aveva sempre detto e scritto che se noi pagavamo in toto, noi avevamo diritto alle detrazioni. Questo l'errore che ci ha causato una perdita di decine di migliaia di euro. Ora non so come comportarmi...

  • radiante
    Radiante Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Gennaio 2015, alle ore 23:24
    Porta in detrazione solo le fature successive alla data di acquisto,in due mesi hai fatto tutto e fatto il saldo?nel caso tu avessi dato solo l'acconto non metti l'acconto metti solo gli avanzamenti successivi e la fattura a saldo ,comuque parlane con un commercialista che forse è meglio ,potrebbe essere che di chi sia l'appartamento non sia rilevante ma solo di chi a effettuato la spesa ,poi la pratica contabiele te la fa il commercialista non il geometra o architetto ,siccome si tratta di fare una domanda per l'agevolazione io la farei ugualmente male che vada la rifiutano di piu non puo accadere,
    Mi sorge un dubbio su queste agevolazioni,nel caso di vendita e avendo usufruito delle agevolazioni aumenta la rendita il che vuol dire pagare piu tasse mentre pagando tutto non usufruendo delle agevolazioni puoi dimostrare che hai speso e la rendita cala,devo parlarne con il commercialista

  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Gennaio 2015, alle ore 00:20
    Chi può fruire della detrazione
    Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti
    assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel
    territorio dello Stato.
    L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
    diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
    sostengono le relative spese:
    ? proprietari o nudi proprietari
    ? titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    ? locatari o comodatari
    ? soci di cooperative divise e indivise
    ? imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
    merce
    ? soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
    (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi
    equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
    individuali.
    Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore
    dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati
    bonifici e fatture.
    In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le
    abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare
    che usufruisce della detrazione.
    Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il
    coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
    Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente
    dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
    ? è stato immesso nel possesso dell’immobile
    ? esegue gli interventi a proprio carico
    ? è stato registrato il compromesso.

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