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2013-02-06 14:00:23

Immobile ad uso diverso in eredità


Juniovalerio55
login
26 Gennaio 2013 ore 14:23 8
Complimenti per l'ottimo Forum e per chi lo gestisce.
Nella divisione ereditaria che mi coinvolge, ci sarebbe un immobile locato (occupato, in questo momento) ad uso diverso da quello abitativo. Vorrei capire com'è disciplinato il contratto, le scadenze ed, in base a quanto sopra, la mia convenienza.
  • nabor
    0
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    Sabato 26 Gennaio 2013, alle ore 20:21
    Sa nulla del contratto? immagino sia un sei più sei...

  • juniovalerio55
    0
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    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 12:36
    L'immobile serve all'esercizio d'attività artigianale, ed è un sei più sei, effettivamente

  • nabor
    0
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    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 16:42
    Bene. L'uso diverso dall'abitazione è una fattispecie di locazione, disciplinato dagli artt. 27 e segg. della L. 392/78. Le parti contraenti hanno piena autonomia nel determinare il canone, che deve rimanere invariato (salvo aggiornamenti ISTAT e affini); la durata minima è sei anni per le destinazioni industriale, commerciale, artigianale e turistica, e nove anni per quelle alberghiere. Alla prima scadenza, è possibile denegare il rinnovo solo in presenza delle cause tassative previste dall'art. 29.

  • juniovalerio55
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 20:43
    Le cause di mancato rinnovo sono le stesse della locazione ad uso abitativo?

  • juniovalerio55
    0
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    Domenica 3 Febbraio 2013, alle ore 12:28
    Mi scuso per l'insistenza,ma forse il mio ultimo post è sfuggito...

  • nabor
    0
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    Lunedì 4 Febbraio 2013, alle ore 13:05
    Mi scuso, l'art. 29 della L. 392/78 prevede, come unica ipotesi comune alla disciplina degli immobili adibiti ad uso abitativo, che anche per quelli ad uso diverso si possa denegare il rinnovo al fine d'adibire l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta. Le altre ipotesi di motivazione della disdetta sono collegate all'esercizio della specifica attività, con i distinguo del caso.

  • juniovalerio55
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Febbraio 2013, alle ore 13:41
    Nel primo caso, quindi, si dovrebbe cambiare la destinazione d'uso prima della disdetta?

  • nabor
    0
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    Mercoledì 6 Febbraio 2013, alle ore 14:00
    No, ma l'importante è che la destinazione sia rispettata in seguito, di fatto e diritto (considerando anche il possibile avviamento dell'esercizio, tra l'altro)

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