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2008-02-18 10:40:16

Fallimento di una società costruttrice in campo edilizio


Bagongo18
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16 Febbraio 2008 ore 14:32 2
Sei anni or sono ho acquistato, firmando un compromesso, un appartamento che doveva essere costruito in regime di edilizia residenziale pubblica. La società preposta alla costruzione di nr. 16 alloggi come il mio forse quest'anno riesce a portarci davanti al notaio per la firma dell'atto di acquisto. Tutto questo grazie all'intervento di un nostro legale rappresentante. sappiamo anche che la società in di cui sopra risulta avere un decreto ingiuntivo - con ipoteca di 2° grado, da parte di un artigiano che ha fatto dei lavori nella palazzina in commento, uno scoperto, di cui sconosciamo l'ammontare, con la banca dal quale ha avuto il mutuo per iniziare a costruire, e speriamo che altri debiti non escano fuori come funghi entro la data fissata per l'incontro con il notaio. Precisando che con la banca, che ha iscritto ipoteca di 1° grado sull'immobile, stiamo cercando, noi acquirenti, di sanare l'ammanco causato dalla società costruttrice, LA DOMANDA è questa? DOPO L'ATTO DI ACQUISTO DAVANTI AL NOTAIO, nel caso la società dovesse fallire, oppure intervenire una cessione di ramo d'azienda, (manovra usata per cedere la parte malata di un azienda), gli eventuali creditori della società che ha costruito l'immobile, possono chiedere a noi proprietari quanto dovuto dalla stessa. Ci sono dei termini entro i quali gli eventuali creditori possono rivalersi sui proprietari, dopo che la società è fallita? Aiutatemi, anzi AIUTATECI!!!!!!
  • condominiale
    0
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    Sabato 16 Febbraio 2008, alle ore 20:37
    Purtroppo la legge che prevede ancora un anno di rivalsa da parte dei creditori dopo la cessione con rogito delle unità immobiliari è ancora in vigore.

    Avendo voi fatto il contratto prima dell'entrata in vigore della legge 210 del 2004 operativa dal 21 luglio 2006 che prevede l'obbligo della fidejussione da parte del costruttore, non avete potuto usufruire di questo beneficio:

    http://www.condomini.altervista.org/Acq ... Tutela.htm

    http://www.condomini.altervista.org/FondoImmobili.htm

    Qui trovi riferimenti giurisprudenziali:

    http://www.condomini.altervista.org/Com ... mobili.htm

    Non hai spiegato però se siete in regime di cooperativa, i presupposti cambierebbero notevolmente.

    Il legale che vi assiste dovrebbe conoscere tutti gli adempimenti necessari per proteggervi il più possibile almeno dal momento del rogito in poi.

    Il notaio stesso che farà gli atti fi informerà sulle procedure più idonee a favor vostro.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 10:40
    L'importante è che la compravendita sia effettuata al 'giusto prezzo', in tal caso non è assoggettabile ad azione revocatoria fallimentare: cfr. art. 10 del d. lgs. 122/2005 del 21 luglio 2005, recepito nella Nuova legge fallimentare, all'art. 67, 2° comma, lettera c). Verificata tale circostanza, a rogito avvenuto non avete niente da temere.

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