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masthead/889/125
2007-10-02 15:21:53

D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. combinato disposto artt. 17,18


Aulo
login
07 Settembre 2007 ore 14:20 10
Art. 17 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall?articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

Art. 18 - Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all?articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

Caratteristiche tipologiche costruttive, ovvero?
Per beneficiare della riduzione occorre evitare materiale di pregio? Quale discrimine?
  • condominiale
    0
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    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 14:47
    La "Bucalossi" indica generalisticamente, le regioni approvano i parametri cui attenersi.

    Sono comunque i "soliti" che qualsiasi professionista (geometra, ingegnere) conosce bene, es. altezza massima dei locali, altezza della piastrellatura alle pareti di bagni e cucine, ecc.

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 14:55
    Quindi la norma il discrimine lo fa sulle misure non sul materiale, pregiato o meno?
    Spendere 10.000? per piastrellare la cucina non rileva ai fini del contributo se poi rispetto l'altezza prescritta. Intendi questo?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 17:17
    Intendo proprio questo.

    Comunque bisogna leggere la "convenzione" per essere sicuri di tutti i vincoli imposti.

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 17:54
    Grazie Condominiale!
    Farò una ricerca dato che seguendo i limiti della "convenzione" il mio costo di costruzione diventa pari agli oneri di urbanizzazione.

  • lorenz
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 18:37
    La "Bucalossi" indica generalisticamente, le regioni approvano i parametri cui attenersi.

    Sono comunque i "soliti" che qualsiasi professionista (geometra, ingegnere) conosce bene, es. altezza massima dei locali, altezza della piastrellatura alle pareti di bagni e cucine, ecc.

    Puoi consigliarmi qualche testo che tratti di questi argomenti, visto che io non li conosco? .....

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Settembre 2007, alle ore 18:57
    Per l'argomento specifico individuerei la norma e procederei all'esegesi. Solo successivamente consulterei dottrina e giurisprudenza.
    Nella fattispecie privilegerei l'applicazione materiale, dato che parliamo di convenzione.
    Dopodiché leggere qualcosa in più non ha mai fatto male a nessuno, anzi.

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Settembre 2007, alle ore 09:42
    La "Bucalossi" indica generalisticamente, le regioni approvano i parametri cui attenersi.

    Sono comunque i "soliti" che qualsiasi professionista (geometra, ingegnere) conosce bene, es. altezza massima dei locali, altezza della piastrellatura alle pareti di bagni e cucine, ecc.

    Condominiale, al di là della convenzione, anche se edifico secondo i parametri ivi previsti, mi dicono che si può ottenere la parificazione del contributo di costruzione agli oneri di urbanizzazione se l'area interessata rientra in una dedicata all'edilizia abitativa convenzionata. Ti risulta?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Settembre 2007, alle ore 14:08
    Non mi risulta.

    Prevale la normativa "locale".

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Settembre 2007, alle ore 16:00
    Chi mi ha dato l'informazione penso che si sia fermato alla lettura del solo primo comma dell'art. 17 DPR 380/01

    C.2: Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
    edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

  • aulo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 15:21
    Regione Lombardia non ha mai approvato la convenzione-tipo citata dall'art.18, rinviando ai comuni.

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