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2006-03-01 18:57:14

Dia per muro


Goccia
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27 Febbraio 2006 ore 14:42 4
Ciao ragazzi, vedo che siamo tutti alle prese con gli stessi problemi.
Io ho da costruire casa e nel progetto su cui è stata rilasciata la concessione edilizia non è stato prevista la recinzione (considerate che si tratta di una casa da costruire su terreno agricolo). Ho chiesto a dei tecnici se era necessario un'autorizzazione per costruirla ma ho ricevuto due pareri discordi: il 1° che riteneva ci fosse bisogno di una variante al progetto, il 2°, invece, affermava che sarebbe bastata una DIA.
Secondo voi?
Per cambiare la disposizione e la grandezza degli infissi esterni invece?
Bisogna fare una variante al progetto iniziale?
Grazie e in bocca al lupo
  • anonymous
    0
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    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 13:02
    Ciao,
    a mio avviso occorre in entrambi i casi la variante al permesso di costruire.
    Saluti.
    Marco.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 13:03
    Ciao,
    a mio avviso occorre in entrambi i casi la variante al permesso di costruire.
    Saluti.
    Marco.

  • goccia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 17:45
    Ciao Marco,
    grazie per il tuo prezioso parere.
    I tempi a questo punto saranno biblici...ma una variante in corso d'opera, visto che dovrei iniziare a costruire a maggio, mi permetterebbe di costruire ugualmente il muro e di realizzare quelle modifiche prima che ci sia l'approvazione definitiva? O vado nei guai?
    Grazie e buon lavoro

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 18:57
    Ciao Goccia,
    il permesso di costruire è ancora in fase di approvazione?
    Se ancora non hai avviato i lavori non corri nessun rischio a parlare con il tecnico del Comune.

    Ad ogni modo, dal Testo Unico dell'Edilizia:
    Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
    (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
    1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell?articolo 31 (Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
    edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile), le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
    a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal
    decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
    1968;
    b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al
    progetto approvato;
    c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
    localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
    d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
    e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
    procedurali.
    2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
    accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
    3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
    archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
    regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
    Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

    Saluti.
    Marco.

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