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2007-05-07 16:02:02

Detrazione spesa!


Baby79
login
07 Maggio 2007 ore 15:03 3
CIAO A TUTTI! PREMETTO CHE IO E IL MIO RAGAZZO STIAMO RISTRUTTURANDO UNA CASA, ABBIAMO MANDATO TUTTI I DOCUMENTI A PESCARA X LA DETRAZIONE DEL 36%.
VOLEVO CHIEDERE SE ANCHE L'ACQUISTO DEL CAMINO PUO' ESSERE INCLUSO IN QUESTA DETRAZIONE!
GRAZIE ASPETTO VOSTRE NOTIZIE IN MERITO!
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 15:32
    (scrivi minuscolo per favore)

    Qui trovi le tabelle con indicati i lavori ammessi alle agevolazioni:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • baby79
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 15:46
    Ciao!
    grazie mille dell'allegato!ma non ho capito leggendo se il camino è dentro ai parametri o meno!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 16:02
    Il produttore del camino ti saprà indicare se il manufatto che vai ad acquistare rientra nelle agevolazioni per il rispar,io energetico:

    http://condominiale.lavorincasa.it/?p=13

    Leggi qui:

    In caso di acquisto di camini o stufe , sono opportune alcune precisazioni poiché, in dipendenza della tipologia dell'intervento ovvero del bene acquistato, può risultare ammissibile o meno la detraibilità fiscale della spesa. Va ricordato infatti che nell'ambito delle opere edili descritte dalla legge n. 457/1978, articolo 31, comma 1, lettera b (manutenzione straordinaria), lettera c (risanamento conservativo) e lettera d (ristrutturazione edilizia), è consentita la detraibilità fiscale anche delle spese relative a un camino quale impianto destinato all'accensione del fuoco e alle opere necessarie alla fuoriuscita dei fumi (canna fumaria e comignolo).
    Invece, la sola opera edile di costruzione di un camino, ovvero la posa di un camino prefabbricato, con allacciamento a una canna fumaria preesistente, è considerata opera di manutenzione ordinaria - legge n. 457/78, articolo 31, comma 1, lettera a) - esclusa pertanto dalle agevolazioni se non rientrante nella manutenzione su parti comuni di edificio residenziale.
    Tuttavia, tra le disposizioni agevolative della legge n. 449/1997 rientrano anche le opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9/1/1991, n. 10) e le tipologie ammesse sono quelle previste nelle varie lettere dell'articolo 1 del decreto del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 15/02/1992. Tra esse sono elencati, alle lettere f) e g):
    - i generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento
    - i generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento.
    Il regolamento di attuazione della legge n. 10/1991 (Dpr 26/8/93, n. 412, articolo 1) contiene la definizione di "impianto termico" e precisa che non sono considerati tali stufe, caminetti radiatori individuali e scaldacqua unifamiliari.
    Non vi è dubbio, tuttavia, che si tratti comunque di generatori di calore. Per "sostituzione di un generatore di calore" si intende la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze (Dpr n. 412 citato, articolo 1, lettera m).
    Ai fini della detrazione 36 per cento dunque, se il generatore di calore possiede le caratteristiche previste dal decreto ministeriale sopra citato - lettere f) e g) - l'intervento è ammesso all'agevolazione.
    La documentazione richiesta è quella prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale:
    - dichiarazione dell'installatore attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici richiesti dal decreto stesso
    - eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti.

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