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2009-09-08 16:33:20

Danni strutturali: responsabilità agenzia/compromess


Anonymous
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06 Settembre 2009 ore 15:28 4
Salve,
abbiamo fatto il compromesso per una casa ma ci siamo resi conto che la casa presenta danni strutturali dovuti ad un cedimento delle mura.
Siamo in attesa di una perizia già richiesta per l'immobile nella sua interezza ma vorrei sapere, se si accerta che la casa è pericolante o ha dei danni permanenti che dovrebbero essere sanati, se abbiamo diritto ad un risarcimento e alla restituzione della caparra.

Inoltre vorrei anche sapere se c'è qualcosa da fare contro l'agenzia immobiliare che ha messo in vendita un immobile non sicuro, non ha dichiarato nulla al compratore: si tratta di frode visto che la legge parla di casa svincolata da oneri e onori?

mi potete dare anche dei riferimenti di legge?

Grazie mille
Made79
  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Settembre 2009, alle ore 11:49
    Le norme cui deve fare riferimento sono gli artt. 1490-1492 del codice civile (sulla garanzia per i vizi della cosa venduta)

    Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

    Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

    Art. 1491 Esclusione della garanzia

    Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

    Art. 1492 Effetti della garanzia

    Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

    La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

    Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

    Per quanto riguarda l'agenzia, questa potrà essere chiamata in causa solo se abbia proceduto alla vendita tacendo i vizi nonostante ne fosse a conoscenza.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Settembre 2009, alle ore 15:03
    Condivido la risposta, io ho dato riscontro anche nel 'Forum consumatori'. Ritengo importante stabilire se si possa applicare anche la disciplina dell'appalto (artt. 1667/1669 c.c.), come nel caso di corrispondenza tra venditore e costruttore.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Settembre 2009, alle ore 15:51
    Grazie davvero!

    Un'ultima domanda/consulenza: se decidessi di far periziare la casa da un ingegnere, pagherebbe l'agenzia o il venditore vero?

    Saluti

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Settembre 2009, alle ore 16:33
    Ciao, una CTP te la pagherebbe il venditore solo se si assumesse la responsabilità dei vizi da te denunciati...il che non è scontato.

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