• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
2009-08-31 14:50:51

Comproprietà


Anonymous
login
27 Agosto 2009 ore 22:43 2
Salve, sono proprietario al 50 per cento di una casa in Sicilia. Poichè ho avuto qualche piccolo dissenso con l'altro proprietario, esiste qualche normativa/legge che mi possa obbligare a cedergli la mia quota nel caso in cui questi voglia vendere l'immobile? Grazie anticipatamente e distinti saluti.
  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Agosto 2009, alle ore 14:38
    Non esiste una simile norma, al massimo si può arrivare allo scioglimento della comunione, artt. 1111-1114 c.c.

    Art. 1111 Scioglimento della comunione

    Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione ; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).

    Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.

    Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

    Art. 1112 Cose non soggette a divisione

    Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

    Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione

    I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).

    Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

    Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).

    Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).

    Art. 1114 Divisione in natura

    La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Agosto 2009, alle ore 14:50
    Per essere molto sintetici, la procedura (giudiziale) di scioglimento della comunione prevede la possibilità che uno dei comproprietari acquisti il bene, al prezzo concordato o stabilito in sede di CTU

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img auronzolo
Buongiorno,devo ristrutturare la Cucina e nello specifico effettuare operazioni di- Rimozione vecchi Mobili / Elettrodomestici- Rimozione piastrelle pavimento / pareti- Ripristino...
auronzolo 01 Maggio 2024 ore 11:49 2
Img jonnystecchinobis@gmail.com
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 30 Aprile 2024 ore 22:05 4
Img trasz
Buongiorno a tutti,Di recente sono stato a vedere una casa disposta su 2 piani, collegati da una scala a chiocciola.Non ho preso subito le misure adatte, so solo che i soffitti...
trasz 30 Aprile 2024 ore 20:17 2
Img lucas2
Salve,nel 2022 ho sostituito la caldaia "tradizionale" con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito per 8000 euro (tetto max 2023) del bonus mobili.Se oggi (2024) cambio il...
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img giomar68
Buongiornonel 2022 abbiamo presentato la Cila per lavori di ristrutturazione all'appartamento.I lavori sono andati per le lunghe e solo ora sono terminati.Devo acquistare i mobili...
giomar68 29 Aprile 2024 ore 19:31 1
346.683 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI