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2009-08-31 14:50:51

Comproprietà


Anonymous
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27 Agosto 2009 ore 22:43 2
Salve, sono proprietario al 50 per cento di una casa in Sicilia. Poichè ho avuto qualche piccolo dissenso con l'altro proprietario, esiste qualche normativa/legge che mi possa obbligare a cedergli la mia quota nel caso in cui questi voglia vendere l'immobile? Grazie anticipatamente e distinti saluti.
  • consulente
    0
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    Lunedì 31 Agosto 2009, alle ore 14:38
    Non esiste una simile norma, al massimo si può arrivare allo scioglimento della comunione, artt. 1111-1114 c.c.

    Art. 1111 Scioglimento della comunione

    Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione ; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).

    Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.

    Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

    Art. 1112 Cose non soggette a divisione

    Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

    Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione

    I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).

    Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

    Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).

    Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).

    Art. 1114 Divisione in natura

    La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Agosto 2009, alle ore 14:50
    Per essere molto sintetici, la procedura (giudiziale) di scioglimento della comunione prevede la possibilità che uno dei comproprietari acquisti il bene, al prezzo concordato o stabilito in sede di CTU

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