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2008-08-02 08:19:31

Causa condominiale


Gundamrx91
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01 Agosto 2008 ore 14:20 4
Mi ritrovo in questa situazione, un po' particolare: alcuni mesi fa abbiamo acquistato un appartamento (in corso di ristrutturazione). Dopo aver firmato il compromesso di vendita e aver pagato la caparra, per caso, siamo venuti alla conoscenza che il proprietario ha una causa in corso con il condominio dell'appartamento, in quanto il proprietario si rifiuta di pagare dei lavori di ristrutturazione che erano stati fatti sul palazzo.
Ora viste le leggi italiane, mi ritroverei io sul groppone questa cifra decisamente alta (si parla di circa 20.000 euro) che non potrei pagare, visto che il mutuo richiesto e' al "millimetro".
L'avvocato del condominio dice di aver raggiunto un accordo con l'avvocato del proprietario per fare in modo che questo paghi la meta' subito e il resto quando faremo l'atto dal notaio; il problema e' che a oggi non ha ancora pagato nulla, poi ad agosto sono tutti in ferie, quindi la paura e' che si arrivi all'atto che questo "signore" non abbia pagato nulla e che magari si rifiuti di pagare.
Premetto che nel compromesso di vendita, regolarmente firmato e registrato all'agenzia delle entrate, e' indicato che l'immobile doveva essere libero da ipoteche, conti insoluti, quote condominiali non pagate, ecc. ecc., proprio per tutelarci, cosa che invece non e'.
La questione e' se io posso al momento dell'atto notarile obbligarlo, per legge, a pagare quanto gli e' dovuto oppure a trattenerlo da quello che ancora gli devo dare per saldare la casa?? Eventualmente si rifiutasse, ci sono gli estremi per una denuncia per falsa dichiarazione del proprietario (ha firmato il compromesso....), e denunciare anche l'agenzia immobiliare per averci omesso questa piccola informazione??

Spero vivamente di ricevere qualche consiglio/risposta in merito, perche' non so piu' che pensare.... Grazie.
  • condominiale
    0
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    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 23:05
    L'art. 66 Attuazione del Codice Civile è chiarissimo e non lascia dubbi in merito.

    Nel momento stesso dell'acquisto diventi tu il debitore nei confronti del condominio per l'anno in corso e per quello precedente.

    Insomma l'amministratore può legittimamente inviarti decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione per i debiti arretrati che poi tu, a tua volta, dovresti richiedere al vecchio proprietario.

    Qualsiasi dichiarazione sottoscritta al momento del rogito ha solo valore "tra le due parti" e non può essere opponibile a terzi (condominio).

    Fai quindi molta attenzione e non fidarti di promesse verbali o addirittura messe per iscritto, i problemi ricadrebbero comunque sulle tue tasche.

    Firma il rogito davanti al notaio solo quando i debiti saranno completamente sanati e non prima! L'esperienza insegna!

    Qui trovi riferimenti in merito:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

    (ricorda, dover andare in causa dopo l'acquisto costa caro: spese legali, spese giudiziarie, ecc.)

  • gundamrx91
    0
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    Sabato 2 Agosto 2008, alle ore 07:19
    Grazie Condominiale per la risposta.

    Si, sapevo anche io di diventare debitore pero' speravo ci fosse un modo per "costringere" il venditore comunque a pagare. So che qualora l'atto di compra-vendita non si faccia (perche' lui si tira indietro), posso pretendere sino al doppio della caparra, pero' questo non mi risarcirebbe delle spese di ritrutturazione e poi la casa ci piace e quindi diventerebbe una questione di principio, senza contare che non avremmo un tetto sulla testa.
    L'avvocato che segue la causa condominiale, che conosciamo, ci assicura che il venditore paghera', pero' la paura che non lo faccia e' grande e come puoi ben immaginare non viviamo dei giorni sereni.
    Comunque per maggior chiarezza, sembra che l'avvocato abbia operato una ingiunzione di pagamento presso il venditore: questo non dovrebbe prevalere anche qualora dovessimo fare l'atto dal notaio o comunque diventiamo sempre noi i debitori??

    Scusa per le domande e grazie ancora

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 2 Agosto 2008, alle ore 08:11
    L'attivazione di una controversia giudiziaria diretta nei confronti del debitore da parte del condominio ti mette al riparo dal dettato dell'art. 66, ma solo temporaneamente, folo fino alla definizione della causa stessa.

    Controlla comunque le date, se i debiti sono maturati da oltre due anni prima della data del tuo rogito, sei al riparo da qualsiasi pretesa.

    Nel link che ti ho indicato vi sono degli ottimi precisi riferimenti da vagliare e da correlare al tuo caso specifico

  • gundamrx91
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 2 Agosto 2008, alle ore 08:19
    Il link e' stato molto utile (l'ho salvato per sicurezza ).
    Purtroppo la controversia e' recente, dal 2007, quindi ci ricado in pieno.
    Da quello che so, comunque, il giorno dell'atto saranno presenti gli avvocati delle parti per fare in modo che venga pagato dal venditore quanto dovuto e liberarci da questa incombenza, si spera

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