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2007-11-20 10:22:23

Misure - 16890


Cheval77
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17 Novembre 2007 ore 22:46 5
Un saluto a tutti. Vi faccio una domanda secca: esiste una normativa di legge che stabilisca la tolleranza massima in centimetri che un'impresa deve osservare nell'edificare un nuovo condominio rispetto alle misure della piantina? Mi spiego meglio; se io acquisto un appartamento sulla carta e concordo con il costruttore alcuni spostamenti dei muri interni in modo da avere una stanza più grande e poi quello non rispetta le misure concordate (es.: fammi il bagno largo 1,90 mt e poi me lo ritrovo largo 1,80mt) fino a che punto posso contestarglielo? Ve lo chiedo perché mi è capitato di sentire gente che ha trovato le misure di larghezza e lunghezza delle stanze che non sempre corrispondevano con quelle che figuravano nella piantina che era stata loro consegnata prima dell'inizio dei lavori....Con conseguenti effetti sull'arredamento preventivato.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi ed ancora un saluto
  • anonymous
    0
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    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 23:20
    +/- 2 cm per gli ambienti.

    aspetta conferma dagli edili prego.

    ciao tennison

  • cheval77
    0
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    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 08:22
    Grazie Tennison. In effetti, sentendo un po' in giro, sembra che sia abbastanza frequente che le misure reali non corrispondano a quelle preventivate nella piantina. Un conoscente di un amico si è ritrovato con l'appartamento un po' più grande del previsto, ma conseguentemente il vicino se l'è ritrovato un po' più piccolo.A questo punto verrebbe da chiedersi se le imprese di costruzioni fanno uso del metro...A meno che non ci siano altri motivi logistici di cui non sono a conoscenza....comunque nessuno mi dà conferma se effettivamente la tolleranza max. è prevista di 2 cm in più o in meno?

  • nabor
    0
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    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 09:22
    Per la vendita di cose immobili, sia a corpo sia a misura, il c.c. (artt. 1537, 1538) stabilisce il limite del ventesimo, come variante tollerabile. In realtà, la normativa più cogente è stata introdotta con il d. lgs. 122/2005, attuativo della L. 210/2004, imponendo, ai fini della validità del preliminare d'acquisto, la consegna di elaborati progettuali e capitolato dettagliati, a pena di nullità. La mancata corrispondenza tra questi e le misure finali, a mio avviso, legittimano senz'altro entrambe le azioni a favore del promissario acquirente, ossia quella di risoluzione e quella di riduzione del prezzo.

  • anonymous
    0
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    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 18:30
    Bene nabor, molto chiaro. ma non per me

    in effetti ti giuro che non ci ho capito niente. riusciresti a spiegarmi in parole semplici, per un povero utente, se i +/- 2 cm corrispondo a verità (per quanto riguarda gli ambienti, non il corpo di fabbrica)?

    grazie in anticipo tennison

  • nabor
    0
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    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 10:22
    Il concetto normativo è questo:
    1) laddove il costruttore sia anche venditore, si possono applicare le norme civilistiche sulla compravendita. La tolleranza, come già specificato, ha il limite del ventesimo, ossia del 5% di variazione della misura reale. Se parliamo poi d'immobili in costruzione, in primo luogo il capitolato dev'essere dettagliato, e preciso al centimetro, a pena di nullità. Il margine di tolleranza è sempre quello del codice civile, di cui sopra, e, se oltrepassato, può giustificare la risoluzione del contratto. 2) Qualora il costruttore non sia anche venditore, ma solo appaltatore (la classica ristrutturazione, per capirci), si applica la disciplina del codice civile (art. 1668), e, in particolare, laddove l'opera presenti difformità o vizi, il committente può chiedere che questi siano eliminati, o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.

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