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2008-03-23 05:58:59

Condono ex l. 47/1985


Anonymous
login
20 Marzo 2008 ore 22:31 3
Salve a tutti, devo vendere il mio appartamento acquistato nel 2001. I precedenti proprietari hanno dichiarato nel rogito che non sono intervenute opere abusive ma ora ho scoperto che, rispetto alla piantina catastale manca una parete interna. Approfondendo l'argomento è emerso che il precedente proprietario, per tale variazione ha presentato domanda al Comune ex artt. 26 e 48 della L. 47/1985. Il notaio per la vendita mi fa mille storie in quanto vuole un documento di accettazione del condono da parte del Comune e vuole venga fatta una richiesta di accatastamento. Approfondendo il tutto ho scoperto che la L. 47/1985 prevede che per tali opere la domanda di condono non era soggetta a concessione o autorizzazione (c. 1 art. 26) e che la circ. 14.10.1989 prot. n. 3/3405 - C.E.U. Variazioni - prevede che non è necessaria nessuna presentazione della nuova planimetria al Catasto. Vorrei da voi una conferma di ciò per poter dire con maggiore avvedutezza il tutto al notaio, il quale non mi è sembrato troppo afferrato in merito. Preciso che la modifica intervenuta è in linea con le previsioni dell'art. 26 L. 47/89.
Vi ringrazio.
  • archibagno.it
    Archibagno.it Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Marzo 2008, alle ore 08:17
    Ti riportiamo in auge nella speranza che qualcuno ti dia una risposta concreta...

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 23 Marzo 2008, alle ore 00:14
    Nel "testo unico per l'edilizia", in particolare l'art.36 DPR 380/2001, trovi riferimenti utili per risolvere il tuo problema.

    Nel tuo caso, l'abuso potrebbe essere sanato senza la corresponsione di oblazione.
    L'ufficio tecnico o ufficio edilizia del tuo comune dovrebbe consigliarti in merito.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Domenica 23 Marzo 2008, alle ore 05:58
    Io ringrazo per le risposte, ma, quello che vorrei sapere, è perché non si applica al caso la seguente nota che riporto:
    "Servizio di documentazione tributaria
    Ministero delle Finanze
    CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI
    Lettera circolare del 14/10/1989 prot. 3405
    Oggetto:
    C.E.U.. Variazioni.
    Sintesi:
    Le modifiche interne alle U.I.U. comprese nell'art. 26 della legge 47/85
    non sono soggette a denunce di variazione (in quanto irrilevanti ai fini
    del calcolo della consistenza e del classamento).
    Testo:
    Come e' noto sono in fase di realizzazione alcuni progetti finalizzati al
    recupero dell'arretrato di accertamento e classamento delle unita'
    immobiliari dichiarate sia con i modd. 1M che con quelli 1N.
    E' intendimento dell'Amministrazione intervenire con idoneo programma
    operativo, anche sull'arretrato costituito dalle denunce di variazione. Al
    riguardo e' noto come una consistente parte di dette denunce riguardi
    variazione che per la loro specie od entita' non hanno rilevanza ai fini del
    calcolo della consistenza e dell'attribuzione della categoria e classe.
    In merito si e' osservato che gli Uffici accettano ed operano su detto genere
    di variazioni, con evidente appesantimento degli archivi e dispendi di
    energie operative, come si e' rilevato dall'esame dei prospetti statistici, a
    scapito delle operazioni di accertamento delle unita' immobiliari di nuova
    costruzione.
    E' pertanto indispensabile, al fine di contenere l'afflusso delle
    variazioni, escludere la presentazione di quelle non sostanziali.
    Si evidenzia come la normativa vigente risponde a questo indirizzo, ed
    infatti essa prescrive quanto segue:
    - Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Art. 17:
    "Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente ...
    omissis...allo scopo di tenere in evidenza ...omissis..., le mutazioni che
    avvengono:
    omissis b) nello stato dei beni per quanto riguarda la consistenza e
    l'attribuzione delle categorie e classi" In particolare per conseguire un
    idoneo ed uniforme comportamento operativo, si chiarisce che non
    costituiscono oggetti di denuncia in catasto tutte quelle modifiche interne
    all'unita' immobiliare, compresa nell'art. 26 della legge 47/85.
    Al fine di consentire una precisa osservanza della citata norma, si rende
    indispensabile richiamare gli Ordini tecnici professionali ed i singoli
    professionisti alla puntuale applicazione della norma riportata.
    Decorso un breve periodo dalla pubblicazione presso gli Ordini professionali
    della presente, l'Ufficio non dovra' accettare denunce di variazione
    afferente mutazioni ininfluenti nei confronti della consistenza e del
    classamento.
    Pregasi accusare ricevuta.
    Ringrazio.

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