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2011-09-08 21:35:04

Certificazione energetica in piemonte- l. 13 del 2007


Nabor
login
08 Settembre 2011 ore 09:21 4
Buongiorno a tutti, per una volta sono io a porre un quesito, avendo disaminato la normativa vigente e non avendo trovato una risposta univoca. Mi riferisco alla L. Regione Piemonte 28 maggio 2007 n. 13, in tema di 'rendimento energetico in edilizia'.
Il caso è questo: antico cascinale non ristrutturato, nè dotato d'impianto di riscaldamento, caldaia o alcunchè. Ai fini della circolazione dell'immobile (compravendita), stando al comma 2 dell'art. 5 L. 13, è dubbio se l'attestato di certificazione energetica sia necessario. Forse qualche amico professionista tecnico, certificatore, può dare indicazioni utili, sulla base dell'esperienza personale?
  • claudiotermografia
    Claudiotermografia Ricerca discussioni per utenteNessuna
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 16:27
    Nabor posso riportarti l'esperienza dell' emilia romagna
    Se è privo di impianto di riscaldamento l'edificio non ha bisogno di energia e non ne disperde per tanto non sono necessari calcoli ma una dichiarazione della mancanza degli impianti.

    In tal caso ritengo che un autocertificazione in classe G sia idonea

    cercando in internet posso suggerirti la pagina di www.sistemapiemonte.it

    nella guida 2011 del programma di certificazione è presente una nota

    Fonte energetica utilizzata (ex campo ?Combustibile utilizzato?): selezionare da apposita tendina
    il combustibile utilizzato per alimentare il generatore (ad esempio: olio combustibile, gasolio, gas
    naturale, gpl, biomassa solida, biomassa liquida, energia elettrica); nel caso in cui l?edificio sia
    sprovvisto di impianto di riscaldamento si può indicare ?energia elettrica? come valore supponendo
    un impianto virtuale elettrico.

    Ciò mi fa desumere che se non si inseriscono valori negli appositi campi perché mancano gli impianti il programma non può fare alcun calcolo

    da http://www.notaiodidomenico.it/GUIDE/certificazione_energetica.htm

    L'obbligo di dotazione del certificato e di consegna all'acquirente si ritiene inderogabile (parte della dottrina distingueva l'obbligo di dotazione, inderogabile, dall'obbligo di consegna, per alcuni derogabile), tuttavia il Notaio, una volta informate le parti circa l'obbligo di consegna, se le stesse intendono comunque procedere alla stipulazione senza la detta consegna, deve ricevere l'atto.

    L'obbligo di certificazione energetica riguarda ogni entità definibile come "edificio", intendendosi per tale (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 192/2005, "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. L'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato sorge solo "al termine della costruzione".

    Si ritiene che alcune tipologie di edifici i quali, per la loro destinazione d'uso, danno luogo ad un utilizzo limitato e "non standard" di energia, non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 e quindi dell'obbligo di certificazione energetica. L'esclusione riguarda, ad esempio: - magazzini; - cantine; - autorimesse; - locali deposito; - sottotetti non abitabili; - baite di montagna prive di impianti; - fabbricati rurali non abitativi. Sarebbero esentati altresì gli immobili destinati ad essere occupati non in via continuativa e quindi che non danno luogo ad un consumo significativo di energia.

    Sono invece esentati ex lege da tale obbligo:
    1- gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un?alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto
    2- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
    3- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
    Infine, a Marzo 2011, sono state introdotte nuove disposizioni a livello statale. L?art. 13 del d.lgs di attuazione della Dir. 2009/28/CE ha ?colmato? il vuoto lasciato dall?abrogazione disposta dalla legge 133/2008, inserendo la disposizione dell?art. 6, c. 2ter, dlgs 192/2005 e prescrivendo, in sostituzione dell?abrogato obbligo di allegazione, un nuovo specifico requisito formale da osservare nei contratti di compravendita e di locazione:
    in tutti gli atti traslativi a titolo oneroso dovrà essere inserita una apposita clausola con la quale l?acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
    La norma è espressamente riferita agli atti traslativi a titolo oneroso. La clausola consiste, sostanzialmente, in una dichiarazione di parte da recepire nel corpo del contratto; non è necessario che detta dichiarazione sia resa nella forma di ?dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? in quanto ciò non è richiesto dalla norma.
    A seguito di tale novella deve nuovamente ritenersi l'obbligo di dotare l'immobile di certificazione energetica INDEROGABILE e non disponibile da parte delle parti. In particolare:

    i) l?alienante dovrà dotare l?immobile della certificazione energetica; in alternativa, ricorrendo le condizioni di cui al paragrafo 9 delle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONe

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 21:13
    Caro amico Termografo, Ti ringrazio. Io, comunque, penso che un pò di responsabilità risieda nella poca chiarezza del legislatore piemontese...

  • claudiotermografia
    Claudiotermografia Ricerca discussioni per utenteNessuna
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 21:30
    Concordo con te i buchi legislativi dell' ACE sono molteplici
    il tutto si è ridotto ad un onere in più per chi deve comprare o vendere.
    I controlli poi su quanto certificato sono praticamente nulli.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Settembre 2011, alle ore 21:35
    Mi sembra l'ennesima occasione sprecata, sia per tutelare chi acquista, sia per il raggiungimento dell'efficienza energetica....

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