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2010-05-24 07:49:30

Novità decreto incentivi: relazione tecnica


Francescasalvioni
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22 Maggio 2010 ore 14:24 1
Buongiorno a tutti!
Ho letto sul sito che a seguito della conversione in legge del decreto incentivi é stata confermata l'obbligatorietà della relazione tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria. Mi chiedo: tale relazione é sempre necessaria? I miei genitori a breve effettueranno lavori di rifacimento dei bagni, che comporteranno solo sostituzione di tubature e sanitari e, ovviamente, di rifacimento del massetto e sostituzione di mattonelle. In altre parole, nulla cambierà per i locali quanto a destinazione d'uso o volumetrie, ed i muri verranno interessati dai lavori al limitato scopo di far passare le nuove tubature.
E'sufficiente effettuare la comunicazione telematica di inizio lavori, oppure occorrono la relazione tecnica ed autorizzazioni comunali? Cosa comporta il mancato rispetto delle nuove norme ai fini amministrativi e in ordine alla possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali?
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    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 07:49
    I decreti bisogna leggerli "meglio" e soprattutto dopo che siano stati emanati in via definitiva!

    Il 19/05/2010 con 163 voti favorevoli e 134 contrari, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del DL 40/2010, che liberalizza alcuni interventi edilizi.
    Il DL 40/2010 ha cancellato l?obbligo di presentare la DIA per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali dell?edificio, sostituendola con una Comunicazione da inviare al Comune, facendo però salve le più restrittive norme regionali in materia.

    Successivamente, l?emendamento Ventucci ha introdotto l?obbligo di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato (dietro le forti pressioni degli ordini professionali). Nel nuovo testo è stato eliminato il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali ma è previsto che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione ad altri interventi edilizi, individuare ulteriori interventi ai quali imporre l?obbligo di trasmettere al Comune la relazione tecnica o stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.

    La norma differenzia gli interventi in due categorie: quelli eseguibili senza alcun titolo abilitativo e quelli per i quali è necessario trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio lavori. Solo per le manutenzioni straordinarie, la Comunicazione deve contenere i dati identificativi dell?impresa che realizzerà i lavori e deve essere accompagnata da una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede alcun titolo abilitativo.

    Inoltre, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l?impresa né con il committente. Su quest?ultimo requisito, il Servizio Studi del Senato ha osservato che ?la nuova norma sembra essere più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell?emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l?impresa né con il committente?.

    Capisco che possano rilevarsi ancora parecchi dubbi ...... ma purtroppo è sempre stato così, ritengo che lo facciano di proposito per permettere poi all'Agenzia delle Entrate (per ciò che riguarda gli adempimenti fiscali) di emanare decine di circolari interpretative, magari apparentemente in contrasto con la norma stessa emanata dal parlamento.

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