• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • prezzi
  • computo
sp
2009-04-15 19:36:07

Modulo pescara e incapienza


Arescri
login
15 Aprile 2009 ore 15:03 3
Un saluto,
mi sono accorto che non ho la sufficiente capienza irpef per detrarre tutto il recupero del 36%..........
a questo punto leggendo di qui e di la sto facendo confusione............. nel mio caso specifico ho mandato il modulo a pescara a solo mio nome benche sia cointestatario con mia moglie di casa pensando di farcela con l'irpef. ora devo fare un paio di fatture ancora. cosa faccio? Fatturare a nome di lei e paga lei (con inserimento CF mio) benche nel modulo a pescara non compare? faccio una rettifica a pescara x mettere lei e fatturo a nome mio (con CF) suo?
Grazie
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 17:12
    Non esistono problemi, l'abbiamo spiegato centinaia di volte nel forum.

    Gode della detrazione anche:

    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);

    Come al "solito" è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Quindi intesta le fatture anche al coniuge e soprattutto fai pagare a lei parte dei bonifici.

  • arescri
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 18:42
    Giusto, è la risposta che mi aspettavo, ma la cosa che mi ha fatto sorgere il dubbio è il fatto che sul modolo per pescara nel campo dell'art 5 del tuir......... riservato al CF del familiare che decide di godere del beneficio non indicato nessuno. E' uguale?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 19:36
    Nessun problema ugualmente.

    Se avessi letto con attenzione nel "solito" link, avresti trovato che possono essere ammessi alla detrazione addirittura:

    .... Anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia purché abbia posto la residenza nello stesso immobile. Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente ?more uxorio? a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.........

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img francesco ancona
Buonasera.Nell'immagine allegata, in rosso sono evidenziati gli attuali arredi. Mi dareste qualche consigli per una miglior collocazione dei mobili ed una miglior sistemazione...
francesco ancona 02 Aprile 2025 ore 18:58 2
Img Redazione Lavorincasa.it
Una carta da parati, da bagno, installata all'altezza di una doccia walk-in presenta bolle evidenti da umidità nonostante sia di qualità impermeabile.Potrebbe darsi...
Redazione Lavorincasa.it 02 Aprile 2025 ore 15:54 2
Img carlo giovannini
Buongiorno a tutti, sui nuovi bancali, davanzali e soglie in cemento vorrei applicare un impregnante silossanico a base solvente.I due prodotti in commercio che ho trovato sono...
carlo giovannini 02 Aprile 2025 ore 13:40 1
Img Redazione Lavorincasa.it
La spesa di sostituzione di un citofono condominiale, con uno di nuova generazione, è a carico dell'inquilino o del locatore?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Aprile 2025 ore 12:47 1
Img Redazione Lavorincasa.it
É possibile adattare delle finestre esistenti per renderle intelligenti ?...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:28 1
348.080 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI