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2009-04-15 19:36:07

Modulo pescara e incapienza


Arescri
login
15 Aprile 2009 ore 15:03 3
Un saluto,
mi sono accorto che non ho la sufficiente capienza irpef per detrarre tutto il recupero del 36%..........
a questo punto leggendo di qui e di la sto facendo confusione............. nel mio caso specifico ho mandato il modulo a pescara a solo mio nome benche sia cointestatario con mia moglie di casa pensando di farcela con l'irpef. ora devo fare un paio di fatture ancora. cosa faccio? Fatturare a nome di lei e paga lei (con inserimento CF mio) benche nel modulo a pescara non compare? faccio una rettifica a pescara x mettere lei e fatturo a nome mio (con CF) suo?
Grazie
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 17:12
    Non esistono problemi, l'abbiamo spiegato centinaia di volte nel forum.

    Gode della detrazione anche:

    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);

    Come al "solito" è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Quindi intesta le fatture anche al coniuge e soprattutto fai pagare a lei parte dei bonifici.

  • arescri
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 18:42
    Giusto, è la risposta che mi aspettavo, ma la cosa che mi ha fatto sorgere il dubbio è il fatto che sul modolo per pescara nel campo dell'art 5 del tuir......... riservato al CF del familiare che decide di godere del beneficio non indicato nessuno. E' uguale?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Aprile 2009, alle ore 19:36
    Nessun problema ugualmente.

    Se avessi letto con attenzione nel "solito" link, avresti trovato che possono essere ammessi alla detrazione addirittura:

    .... Anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia purché abbia posto la residenza nello stesso immobile. Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente ?more uxorio? a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.........

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