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2021-01-21 17:00:00

Manututenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia: limite 96k autonomo?


Buongiorno,
Vi chiedo un chiarimento per risolvere un dubbio che mi attanaglia da un po', sperando che qualcuno di voi possa illuminarmi:
stiamo effettuando dei lavori in una palazzina composta di tre abitazioni disposte su tre livelli, ognuna con accesso indipendente, intestata a me e a ciascuno dei miei due fratelli.
I lavori sono stati tutti inquadrati nel bonus casa (50%) e incominciati nel 2019.
ono della seguente natura:
- manutenzione straordinaria, autorizzata con CILA, sulle parti comuni dell'edificio, le cui spese sono state ripartite per 1/3 e pagate da ognuno dei tre in modo indipendente i.e. con fattura intestata singolarmente
- ristrutturazione edilizia, autorizzata con permesso di costruire, riguardante solo il mio immobile.
Le fatture di manutenzione straordinaria recano il riferimento catastale di foglio e mappale, quelle di ristrutturazione edilizia di foglio, mappale e sub.
La domanda che mi attanaglia è questa: ognuno dei due interventi sviluppa un suo limite di 96000 € annui autonomo (quindi posso detrarre fino a 96 per manutenzione straordinaria + 96 per ristrutturazione edilizia), visto che gli interventi di manutenzione straordinaria insistono sulle parti comuni e quelli di ristrutturazione solo sulla mia abitazione?
Spero di essere stato chiaro e desidero ringraziare in anticipo chi vorrà darmi una mano.
  • nabor
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Gennaio 2021, alle ore 17:35
    Buonasera, mi consta, dalla lettura della scheda pubblicata dall'A.D.E., che il tetto di 96000= euro attenga il singolo contribuente, ai fini delle detrazioni Irpef.

  • lb00
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Giovedì 21 Gennaio 2021, alle ore 17:00
    Buonasera, mi consta, dalla lettura della scheda pubblicata dall'A.D.E., che il tetto di 96000= euro attenga il singolo contribuente, ai fini delle detrazioni Irpef.
    Eppure, nel frattempo ho condotto delle ricerche e credo che la palazzina si configuri come condominio minimo. Di seguito quanto trovato, potrebbe farmi sapere che ne pensa? Grazie
    Cito testualmente:
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE 19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16 PAGINA 248
    Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione 14.02.2008 n. 45). Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini. Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condomino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale. Naturalmente, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.7).
    PAGINA 259
    Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3.08.2007 n. 206).

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