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2008-12-11 20:16:41

Fatture iva 10% e dichiarazione di conformità


Salve, volevo porvi un quesito, possono le ditte che hanno eseguito i lavori in subappalto, per intenderci gli impiantisti fatturare alla ditta che ha eseguito le opere murarie, in modo che io abbia una sola fattura?
In questo caso possono/devono fatturare con iva al 10% oppure al 20% e poi la ditta fatturare a me al 10%?

oppure mi consigliate di farmi fatturare ognuno separatamente, ed in questo caso con quale IVA 10 o 20%?
I lavori fanno riferimento a una ristrutturazione edilizia.
Scusate ma questi casi particolari di fatturazione non mi sembrano spiegati tanto chiaramente.
Grazie.
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 18:12
    L'abbiamo ribadito centinaia di volte nel forum, quasi ogni giorno!

    Il "venditore" non è obbligato ad applicare l'Iva agevolata al 10% all'utente finale, anche se questo presenta l'autocertificazione:

    http://www.condomini.altervista.org/Mod ... volata.htm

    Ecco perché a volte vale la pena far fatturare all'impresa direttamente, che nel caso di ristrutturazioni applicherà al committente l'Iva agevolata, sempre nel rispetto della famosa clausola dell'Agenzia delle entrate:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • spiddy
    Spiddy Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 18:56
    Grazie della risposta....volevo però far notare una cosa,nella guida delle ristrutturazioni(perché di questo si tratta nel mio caso) mi pare di capire che non bisogna tener conto dei beni significativi,copio il testo che interessa....

    L?IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO
    E RISTRUTTURAZIONE
    Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza,
    l?applicazione dell?aliquota Iva del 10 per cento.
    Si tratta, in particolare:
    A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d?opera relativi alla realizzazione
    degli interventi di
     restauro
     risanamento conservativo
     ristrutturazione
    B. dell?acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
    degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
    edilizia, individuate dall?articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative
    e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    L?aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale
    a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità
    (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
    L?agevolazione spetta sia quando l?acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori,
    sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d?opera che li esegue

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 19:08
    ...... B. dell?acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall?articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380........
    Ecco perché ti ho parlato della "nota" dell'Agenzia indicata sopra.

  • spiddy
    Spiddy Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 20:16
    ...... B. dell?acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall?articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380........
    Ecco perché ti ho parlato della "nota" dell'Agenzia indicata sopra.

    ma l'articolo 3 di quel D.P.R. fa riferimento a interi fabricati,mica a beni significativi,non ho visto nessun riferimento al riguardo,da quel che ho letto bisogna far riferimento ai beni significativi solo per la manutenzione ordinaria e quella straordinaria,ne convieni?

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