Buongiorno,
ho letto quanto riportato nel link
http://www.condomini.altervista.org/CircolareTipoDetrazione33_55.pdf
ma c'è una cosa che mi sfugge.
L'Agenzia delle Entrate scrive:
"Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che "tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico". Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, non tutte le spese programmate dall'istante possono fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del
2006, bensì solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico.Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello."
E fino a qui ci siamo....
Poi però dice "In relazione ai criteri sopra indicati, si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i
pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo
smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento."
Perché la dismissione del pavimento non è considerata strettamente necessario per la realzizazione dell'impianto che consente un risparimio energetico? Forse non conosco bene il significato del termine "dismissione"? Si intende come sinonimo di"smantellamento" odi "eliminazione"?
Grazie