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2017-10-24 11:40:45

Cessione bonus al coniuge


Marconicosia
login
19 Ottobre 2017 ore 18:07 4
Buona sera a tutti,
ho letto un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate il quale chiarisce la possibilità di trasferire la detrazione fiscale IRPEF anche in caso di donazione o permuta.
Veniamo al mio caso.
A seguito di intervento di ristrutturazione edilizia ho maturato "crediti fiscali" dal 2016 al 2025 per ristrutturazione+efficientamento energetico+bonus mobili per c.a. euro 9.000 anno, che però non riuscirò a "compensare" tutti poiché non ho sufficiente capienza IRPEF (almeno per 2/3).
Tutte le spese sono da me state pagate, poiché unico intestatario dell'immobile in quel periodo.
Nel mese di agosto 2017 ho contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, e approfittando del chiarimento dell'Agenzia delle Entrate in premessa, vorrei oggi provvedere a intestare il 50% dell'immobile a mia moglie a mezzo atto notarile e in quella sede trasferirle porzioni (io immagino il 30%) delle detrazioni che ho "maturato".
È possibile fare una cosa del genere?
Agli esperti l'ardua sentenza.
Grazie mille sempre.
  • pasquale
    Pasquale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 11:12
    La Guida dell'Agenzia delle Entrate, edizione del 14 Giugno 2017, pag. 22, a tal proposito scrive:"Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
    viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Quindi ne ha facoltà. Cordiali saluti.

  • marconicosia
    Marconicosia Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 11:17
    La Guida dell'Agenzia delle Entrate, edizione del 14 Giugno 2017, pag. 22, a tal proposito scrive:"Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
    viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Quindi ne ha facoltà. Cordiali saluti.
    Salve,

    intanto grazie per la risposta...ferma restando la possibilità di ristornare le quote utilizzate al nuvo proprietario, mi chiedo se è possibile in caso di cessione parziale della proprietà (ovvero cointestano il 50% a mia moglie) cedere parzialmente il crediti non ancora utilizzati (facevo l'esempio del 30%).

    Grazie.

  • pasquale
    Pasquale Ricerca discussioni per utente Marconicosia
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 11:36
    Salve,

    intanto grazie per la risposta...ferma restando la possibilità di ristornare le quote utilizzate al nuvo proprietario, mi chiedo se è possibile in caso di cessione parziale della proprietà (ovvero cointestano il 50% a mia moglie) cedere parzialmente il crediti non ancora utilizzati (facevo l'esempio del 30%).

    Grazie.
    La legge non fa alcuna differenza se il trasferimento deve essere in totale o in parte. Naturalmente le quote da trasferire a Sua moglie, saranno tutte quelle successive al rogito nella misura dei diritti acquistati. Primo di procedere nel Suo progetto, Le consiglio di valutare i costi dell'intera operazione, tra tassazione, diritti fissi di trascrizione, onorario del notaio, ecc. e valutarne i benefici. Cordiali saluti.

  • marconicosia
    Marconicosia Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 11:40
    La legge non fa alcuna differenza se il trasferimento deve essere in totale o in parte. Naturalmente le quote da trasferire a Sua moglie, saranno tutte quelle successive al rogito nella misura dei diritti acquistati. Primo di procedere nel Suo progetto, Le consiglio di valutare i costi dell'intera operazione, tra tassazione, diritti fissi di trascrizione, onorario del notaio, ecc. e valutarne i benefici. Cordiali saluti.
    Chiarissimo GRAZIE!

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