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2009-07-24 17:22:54

Lavori di ristrutturazione ed obblighi dei proprietari


Anonymous
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15 Luglio 2009 ore 13:39 6
Abito in una palazzina bifamiliare, composta da 2 piani, dove al primo piano abita la mia famiglia e al piano terra un'altra. Ad oggi l'abitazione è bisognosa di interventi divenuti ormai indispensabili come il rifacimento del tetto e un trattamento anti-umidità, in quanto l'umidità sta portando ad un'inevitabile sgretolamento del muro. Le spese di questi inteventi adrebbero divisi tra i due proprietari, ma l'altra famiglia vuole rimandarli perché dice di essere in difficoltà economica.

Essendo lavori di manutenzione ordinaria ed ormai indispensibili, posso in qualche modo "obbligarli" ad eseguirli oppure devo restare fino a data da destinarsi con le infiltrazione d'acqua nel tetto e il danno estetico e strutturale causato dall'umidità?

Come deve essere gestita la cosa in queste situazioni?
  • nabor
    0
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    Mercoledì 22 Luglio 2009, alle ore 10:15
    Ciao, nel tuo caso si potrebbe applicare (anche se è un condominio di fatto) l'art. 1134 c.c.
    In sostanza, dovresti anticipare tu le spese, per poi chiederne il rimborso al vicino, ma devi dimostrare che le spese stesse, oltre che necessarie, sono urgenti.
    Per 'urgenti' s'intendono quelle spese che non possono essere differite senza che da ciò ne discenda un danno per il condominio.

  • anonymous
    0
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    Giovedì 23 Luglio 2009, alle ore 14:31
    Ho la netta sensazione che anticipando le spese e poi richiedendo un rimborso delle spese al vicino, non rivedrò mai più i miei soldi! Probabilmente dovrò far ricorso ad un giudice di pace...

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 09:11
    La competenza del GdP è appena stata portata a 5000 ?uro di valore della domanda....

  • anonymous
    0
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    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 14:04
    Ah quindi tramite il giudice di pace è possibile fargli sborsare al massimo 5.000 euro?

    Per somme maggiori?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 15:05
    Per domande di maggiore importo, è competente il Tribunale.

  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 17:22
    Legga la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2046 del 2006 relativa al c.d. condominio minimo (quello composto da due persone) credo che sia un'utile termine di paragone per il suo caso.

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