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2016-02-17 18:24:19

Fioriere nel terrazzo parti comuni o no?


Spflipper
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17 Febbraio 2016 ore 10:00 3
Ciao a tutti,
volevo sapere se le fioriere del terrazzo possono essere considerate o meno parte comune del condomino, perché cambia il discorso di detrazione in caso di lavori:
La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie ammette questo intervento solamente se eseguito su parti comuni di edifici residenziali.
Se invece il lavoro viene effettuato su singole unità residenziali o loro pertinenze, le spese per il rifacimento della guaina o per la sua nuova realizzazione non sono detraibili.
Grazie
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Febbraio 2016, alle ore 17:11
    Se le fioriere fungono da parapetto di un terrazzo di proprietà esclusiva essere devono essere considerate di proprietà esclusiva, salvo gli elementi decorativi incidenti sul decoro che sono di proprietà comune.

  • spflipper
    Spflipper Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Febbraio 2016, alle ore 17:20
    Le fioriere sono parte integrante della facciata per la parte esterna e sono su quasi tutti i lati del palazzo, per questo nasce il dubbio..

  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente Spflipper
    Mercoledì 17 Febbraio 2016, alle ore 18:24
    Le fioriere sono parte integrante della facciata per la parte esterna e sono su quasi tutti i lati del palazzo, per questo nasce il dubbio..
    Magari questa sentenza può tornarti utile:
    “ secondo la giurisprudenza della S.C. nel condominio degli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007). Ora sulla base della CTU espletata e tenuto conto della conformazioni di tali manufatti (comuni "vasconi" trapezoidali di calcestruzzo posati sul cordolo e non sporgenti) deve escludersi o almeno deve dubitarsi, che gli stessi abbiano un qualche pregio artistico e facciano parte del decoro architettonico dell'edificio ovvero costituiscano parte integrante della struttura dello stabile; avuto riguardo inoltre alla loro prevalente funzione di protezione della terrazza, di cui fungono da parapetto non essendo al riguardo sufficiente ai fini protettivi il solo corrimano, così come in concreto realizzato” (Cass. 30 aprile 2012 n. 6624).

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