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2007-10-03 14:32:33

Esonero del costruttore pagamento quote condominiali


Plated
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03 Ottobre 2007 ore 08:49 4
Salve a tutti ho un quesito da porre. il nostro condominio e composto da 10 unità immobiliari divise da 2 scale un' ingresso in comune, un androne garage sempre in comune più l'accesso ai garage in comune in sostanza l'unica cosa che ci divide in due sono le scale una che va a nord e una a sud ma quelli della scala nord usufruiscono di parti in comune per andare nei garage, le unità immobiliari sono a sud tutte occupate ma a nord una di esse non e ancora stata venduta ed il costruttore si e riservato come dice il regolamento di condominio che ci e stato redatto alla stipula del rogito di non pagare cito testualmente quello che sta scritto "nessun condomino può sottrarsi al pagamento del contributo delle spese mediante abbandono o rinuncia alla comproprietà delle cose comuni.
per le unità immobiliari che restano in proprietà della società costruttrice, la stessa non dovrà partecipare alle spese condominiali di qualsiasi natura sia ordinaria che straordinaria, fino a quando le dette unita non siano state vendute o concesse in locazione o comunque utilizate"
Questa clausola e coretta?
lo chiedo perché essa ci sta causando parecchi problemi perché la quota del costruttore deve essere pagata ma fino a questo momento e stata in carico solo ad alcuni condomini e non in parti millesimali complessivi per tutti i condomini.
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 12:16
    Ho gia risposto a questa domanda sul forum inserendo anche il riferimento giurisprudenziale.

    Infatti la Cassazione ha ribadito che l'esonero da parte del costruttore dalle spese condominiali, pur inserito nel regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito, deve rispondere al criterio di ragionevolezza.

    La clausola in oggetto non può essere "perpetua", ma deve soggiacere ad un vincolo di durata ragionevole che la Suprema Corte ha stabilito in non più di due anni dalla vendita delle restanti unità immobiliari.

  • plated
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 12:22
    Mi potrebbe dare il link esatto del dove trovare il riferimento?

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 14:13
    La maggioranza dei regolamenti condominiali sono imposti dal costruttore degli edifici agli acquirenti. Essi possono contenere delle norme che privilegiano in modo smaccato il costruttore stesso. Per esempio l?esonero dalle spese condominiali sino a quando egli non abbia venduto tutte le unità comprese nel fabbricato o il pagamento di una quota ridotta, se resta proprietario di qualche unità. Oppure clausole che impongano limitazioni rispetto ai vizi e difetti delle proprietà esclusive; l'obbligo al compratore di accettazione preventiva del regolamento condominiale senza averlo letto o infine il mandato al costruttore di redigere il regolamento condominiale con facoltà di definire in seguito le parti, impianti e servizi comuni.

    Tali clausole possono essere impugnate in base gli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies, introdotti a tutela del consumatore dalla legge n. 52 del 1996. Infatti il venditore-costruttore è da considerarsi"professionista" ai sensi di tali articoli, che avvalendosi della sua maggiore esperienza in materia e della sua forza contrattuale, impone al compratore consumatore patti che sono da ritenersi come ?vessatori?, e quindi nulli (come se non fossero mai stati scritti).

    L?impugnazione può essere proposta anche da un solo condómino, ma ti consiglio di non procedere con azione giudiziaria almeno prima che siano trascorsi due anni, alla luce della sentenza della Suprema Corte, viste le spese giudiziarie da sostenere.

    La sentenza di cui tenere conto per quanto ho affermato sopra è: Cassazione 10086 del 24 luglio 2001

  • plated
    0
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    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 14:32
    Grazie e stato molto gentile

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