Premesso che se mi chiudi i forum non sono in grado di risponderti, premesso che non sono opinioni personali in quanto sono un Amministratore di condomini che voleva solo essevi utile ti allego quanto richiestomi :
A norma dell?articolo 67, disposizioni attuative, Codice civile ? norma dichiarata inderogabile dall?articolo 72, disposizioni attuative, Codice civile ? ogni condomino può intervenire all?assemblea anche a mezzo di rappresentante. La norma può tuttavia essere limitata da un regolamento condominiale contrattuale, che può prevedere il rilascio delle deleghe solo a determinati soggetti. Si veda, in questo senso, Cassazione, 11 agosto 1982, n. 4530, per la quale «la clausola del regolamento di condominio, che limita il potere di rappresentanza dei condomini in assemblea nel senso che possa essere esercitato solo tramite determinate persone (nella specie: parenti o altro condomino), non contrasta con la normativa sul diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (articoli 62 e 72, disposizioni attuative, Codice civile) in quanto la stessa non è ostativa della regolamentazione di tale diritto quanto alle concrete modalità di esercizio».Quanto alla delega permanente, la sua validità è limitata ? dall?articolo 1708, Codice civile ? ai soli atti di ordinaria amministrazione e non opera per gli atti che eccedono l?ordinaria amministrazione, in essa non indicate espressamente. E, dunque, la delega permanente deve essere integrata da una delega specifica per gli atti di straordinaria amministrazione ? a norma dell?articolo 1108, Codice civile ? per le delibere concernenti le innovazioni. A tal fine può soccorrere anche una procura per atto notarile.