menu-mob
Vai alla HomePage
Ricerca
Ricerca nella sezione specificata
2007-01-26 15:00:52

Debiti condominiali


Studioidea
login
26 Gennaio 2007 ore 13:22 1
Ho acquistato un immobile in un condominio in cui due condomini, tra cui colui dal quale ho acquistato, non pagavano le quote condominiali.
I debiti risalgono al 2004, quindi io non dovrei rispondere in solido con la parte venditrice del suo debito in virtù dell' art. 63 perché sono passati più di due anni.
Quello che vorrei sapere è se ,visto che il vecchio e ultimo amministratore ha deciso di fare causa all' intero condominio, anche io sarò chiamato in causa per pagare le quote di debito ripartite tra i condomini.
Vale anche in questo caso la regola secondo la quale si risponde solo dei debiti maturati nell' anno in corso e di quello precedente?
Grazie.
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 15:00
    Esiste l'obbligo di solidarietà.

    Nel tuo caso specifico devi fare molta attenzione, il debito può decorrere dal momento in cui è stato assunto, oppure, il caso più frequente, nel momento in cui è stato approvato il riparto delle spese tra tutti i condómini, cioè con l'approvazione del bilancio consuntivo che normalmente avviene alla fine dell'annualità.

    Potrebbe quindi essere a tuo carico il debito in oggetto ed essere chiamato tu stesso a risponderne se non sono ancora trascorse due annualità dall'approvazione del bilancio in esame.
    Naturalmente avrai poi il diritto di rivalerti sul vecchio proprietario.

    Questo succede perché si pone poca attenzione durante la fase di acquisto di un appartamento; è dovere del nuovo acquirente informarsi direttamente presso l'amministratore o, ancora meglio, presso qualche condómino circa l'esistenza di pendenze o possibili controversie amministrative e contabili.
    Piangere dopo non aiuta molto.

    L'amministratore citerà in giudizio il "condominio" composto dagli attuali proprietari, quindi dovrai tu stesso risponderne a meno che tu non voglia estraniarti dalla lite ai sensi dell'art. 1132 del c.c. dando quindi implicita ragione al creditore.

    Valuta quindi attentamente la tua posizione e avverti immediatamente il vecchio proprietario.

    Qui trovi precisi riferimenti: Debiti del vecchio proprietario

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img rossoblu4ever
Buongiorno,qualche giorno fa ho avuto una perdita nel bagno per cui si è reso necessario spaccare il pavimento per individuare il pavimento.La perdita è stata...
rossoblu4ever 21 Novembre 2024 ore 16:50 2
Img stefano perito
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. ??sono in trattativa per l'acquisto di questa villetta e vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me.
stefano perito 21 Novembre 2024 ore 13:47 8
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 19 Novembre 2024 ore 18:29 2
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 18 Novembre 2024 ore 11:42 4
347.580 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI