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2008-07-18 07:06:15

Copertura terrazzo - 21072


Vittorio67
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17 Luglio 2008 ore 20:22 1
Salve. mi sono appena registrato, dopo aver letto parecchie cose che riguardano il mio caso. vivo nell'ultimo dei sette piani di un condominio e su una porzione di terrazzo di pertinenza, ho ricavato una cameretta di 12 mq. premetto che la struttura stessa del palazzo è fatta in maniera tale che ho praticamente realizzato un tetto di tegole in pvc e applicato le finestre. le mura perimetrali già esistevano. (non ho messo un mattone) per cui non ritengo di avere deturpato il decoro architettonico, ne compromessa la stabilità del palazzo. di questo abuso edilizio realizzato nel 2003 ho richiesto il condono edilizio e relativo accatastamento,senza informare il condominio. da quello che leggo sono in difetto. da qui due domande: con la prima le chiedo se può valere la regola del silenzio assenzio, da parte del condominio, visto che ad oggi nessuno ha mai protestato per questo manufatto. con la seconda le chiedo nel caso dovessi pagare i condomini per la colonna d'aria occupata, con quali tariffe dovrei fare i calcoli? spero di essere stato chiaro e la ringrazio per la eventuale risposta voglia fornirmi. vittorio.
  • condominiale
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    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 07:06
    Su richiesta dovrai comunque pagare al condominio l'indennità di sopraelevazione così come indicato dall'art. 1127.
    In tema di calcolo dell?indennità di sopralzo, una consolidata giurisprudenza ha peraltro puntualizzato che, assunto come elemento base per il calcolo dell?indennità di cui all?art. 1127 c.c., il valore del suolo su cui insiste l?edificio o la parte di esso che viene sopraelevato, questo importo va poi diviso per il numero dei piani compreso quello di nuova costruzione, deducendo infine dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che esegue la sopraelevazione, in relazione al piano o parte di piano o più piani di sua proprietà: la somma residua costituisce l?ammontare dell?indennità, da ripartirsi tra gli altri condomini (Cassazione, 20/6/1960, n. 1635; 26/3/1976, n. 1084; 21/8/2003, n. 12292).

    Il termine di prescrizione dell?indennità è quello decennale (art. 2946 c.c.) e, in caso di ritardato pagamento dell?indennità, i condomini creditori ? se vogliano conseguire il pagamento degli interessi - devono mettere in mora il debitore, a norma dell?art. 1282 c.c. (Cassazione, 16/10/1990, n. 10098). L?obbligo del pagamento sorge infatti all?atto dell?ultimazione dei lavori, ma gli interessi per ritardato pagamento, da parte di chi ha sopraelevato e a favore degli altri condomini, decorrono solo dalla data di messa in mora a norma dell?art. 1282 c.c..

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