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2011-05-06 13:40:57

Area parcheggio


Cromo123
login
04 Maggio 2011 ore 12:05 2
All' interno di un complesso condominiale una delle aree comuni e' destinata da sempre a parcheggio, in riferimento all'art. 1118 chi possiede il doppio di proprieta' ha diritto ad avere il doppio utilizzo ? Nel senso che se si decide di parcheggiare l'auto io posso parcheggiarne due ossia il doppio di chi ha meta' dei millesimi di proprieta'?

Grazie Cromo
  • stafflavorincasa
    0
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    Mercoledì 4 Maggio 2011, alle ore 13:09
    Purtroppo nel condominio l'art. 1118 del Codice civile non è mai stato applicato dalla giurisprudenza (sulle parti comuni) se non per la ripartizione degli "oneri" a carico dei rispettivi proprietari e mai invece per la corretta ripartizione dei diritti in base al valore millesimale di ognuno.
    Sembra che vi sia un "astio" contro questo articolo.

    L'uso del bene comune è sempre stato definito dal (vago) art. 1102.

    Insomma, il diritto sulle parti comuni, specialmente il parcheggio nei cortili appositamente adibiti, può essere stabilito solo da un regolamento condominiale approvato con le maggioranze stabilite dal Codice, leggi la tabella:

    http://www.condomini.altervista.org/MaggioranzeAssemblee.htm

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 13:40
    Condivido il rilievo sul 1118 C.C., però è il caso di sottolineare come, nel Ns. ordinamento, vale il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), quindi l'impulso all'azione viene da chi promuove il giudizio, e la giurisprudenza (di merito e/o di legittimità) si forma solo quando le conclusioni delle parti sono accolte o rigettate dal giudicante. Quindi, la corretta ripartizione dei diritti può essere oggetto di legittima domanda, in senso processuale e sostanziale, ma, ma l'accertamento non avviene d'ufficio. In altri termini, se si si vuole affermare il principio, è necessario accollarsene gli oneri.

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